Cassazione Civile, Ordinanza n. 37978/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una contribuente, ipotizzando l'esistenza di una società di fatto occulta dietro una ditta individuale, nella quale la contribuente sarebbe stata socia. La contribuente aveva inizialmente ottenuto il rigetto del ricorso in primo grado, ma la CTR Lazio aveva poi accolto il gravame. Successivamente l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per revocazione avverso tale decisione; la CTR lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendo insussistente un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato: secondo la ricorrente, il giudice della revocazione avrebbe male qualificato la censura, trattandola come dedotta per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., mentre la doglianza atteneva alla contrarietà della sentenza a precedenti giudicati formatisi in cause riguardanti altri soggetti collegati alla medesima vicenda imprenditoriale, dunque al diverso paradigma dell'art. 395, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la CTR, decidendo sull'ammissibilità della revocazione, avesse travisato il contenuto della domanda e verificato l'inesistenza di un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. senza esaminare la reale censura proposta, cioè quella fondata sull'esistenza di giudicati tra le stesse parti o comunque sul diverso vizio revocatorio dedotto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può mutare il petitum o la causa petendi della censura e deve esaminare la doglianza effettivamente proposta.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte rileva che la CTR ha impropriamente verificato la sussistenza di tale ipotesi senza considerare che il vizio dedotto era diverso.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come paradigma effettivamente prospettato nel ricorso per revocazione, relativo alla contrarietà della sentenza a precedenti giudicati fra le stesse parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione il giudice deve qualificare correttamente il motivo dedotto sulla base del contenuto sostanziale della censura, senza sostituirvi un diverso vizio revocatorio non invocato dalla parte.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice decide su un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della domanda o dell'impugnazione, omettendo di esaminare la questione realmente devoluta.
- Quando l'impugnazione denuncia l'esistenza di giudicati rilevanti, il giudice non può limitarsi a verificare l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma deve esaminare il motivo secondo la sua effettiva qualificazione giuridica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37911/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37912/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37913/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37914/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37915/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37916/2021 del 02/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →