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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36944/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. con due motivi: 1) errore di fatto per confusione di identità dovuta a refusi nel testo della sentenza impugnata (il ricorrente è indicato più volte come "Raffaele Lubrano" anziché "Raffaele Orlando"); 2) errore di fatto per presunta mancata ed insufficiente valutazione del secondo motivo di ricorso per cassazione, poiché la Corte d'appello di Napoli avrebbe acquisito nuove prove e poi illegittimamente motivato per relationem alla sentenza di primo grado, violando gli artt. 192 e 533 c.p.p. e omettendo di considerare o valutare correttamente numerosi elementi probatori.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il refuso sul cognome sia un mero errore materiale non idoneo a dimostrare che sia stata valutata la posizione di altra persona; non emergono elementi concreti di confusione di identità. Sul secondo motivo la Corte ha ricostruito il contenuto reale del motivo presentato in cassazione e ha ritenuto che la Quinta sezione ha effettivamente valutato la questione, giudicandola inammissibile come censura aspecifica tesa a proporre una diversa ricostruzione di fatto; inoltre la questione di ammissibilità è valutazione giuridica non sindacabile con il ricorso per errore di fatto. Consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    ricorso straordinario per errore di fatto

    indica la possibilità di proporre il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte lo applica per inquadrare il rimedio utilizzato dal ricorrente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente come norma la cui corretta applicazione sarebbe stata violata dalla Corte d'appello attraverso la motivazione per relationem; la Corte ha valutato che il motivo aveva anche profili di merito probatorio ma la censura era ritenuta aspecifica

  • art. 533 cod. proc. pen.

    motivazione della sentenza d'appello

    indicata dal ricorrente come norma violata per il rinvio per relationem; la Corte ha ritenuto che la questione era stata comunque affrontata e che la deduzione era sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • giurisprudenza citata (Sez. 5 n. 29240/2018, Barbato)

    principio secondo cui un refuso materiale non incide sul processo logico decisorio se non emergono ulteriori elementi che dimostrino confusione di persone

  • giurisprudenza citata (Sez. 2 n. 53657/2016, Macrì)

    principio secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il presunto errore derivi da una valutazione giuridica su circostanze di fatto correttamente percepite

Massime di principio

  • Un mero refuso nel nome o cognome nella motivazione non basta a dimostrare che sia stata valutata la posizione di un'altra persona: occorrono elementi concreti che provino la confusione di identità o un'errata applicazione del diritto alla fattispecie rilevante.
  • La tecnica della motivazione per relationem può essere censurata solo se risulta che il giudice di grado successivo non abbia effettuato una propria valutazione delle prove acquisite: bisogna dimostrare che non vi sia stata alcuna autonoma valutazione o che elementi decisivi siano stati omessi.
  • Le doglianze che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o in una richiesta di rivalutazione delle prove non sono in genere ammissibili con il ricorso straordinario per errore di fatto, specie se la presunta 'mancata considerazione' è in realtà questione di qualificazione giuridica o di valutazione probatoria.
  • Per avere successo con un ricorso per errore di fatto è necessario indicare con precisione l'errore materiale o percettivo e dimostrare il suo impatto concreto e decisivo sull'esito della decisione; non è sufficiente la generica asserzione di inesattezza o aspecificità.
  • La valutazione di ammissibilità di un motivo di cassazione è una valutazione giuridica autonoma: se il motivo è stato ritenuto aspecifico perché propone una diversa ricostruzione dei fatti, tale decisione è difficilmente sindacabile mediante il rimedio straordinario per errore di fatto.

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