Cassazione Penale, Sentenza n. 36944/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. con due motivi: 1) errore di fatto per confusione di identità dovuta a refusi nel testo della sentenza impugnata (il ricorrente è indicato più volte come "Raffaele Lubrano" anziché "Raffaele Orlando"); 2) errore di fatto per presunta mancata ed insufficiente valutazione del secondo motivo di ricorso per cassazione, poiché la Corte d'appello di Napoli avrebbe acquisito nuove prove e poi illegittimamente motivato per relationem alla sentenza di primo grado, violando gli artt. 192 e 533 c.p.p. e omettendo di considerare o valutare correttamente numerosi elementi probatori.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il refuso sul cognome sia un mero errore materiale non idoneo a dimostrare che sia stata valutata la posizione di altra persona; non emergono elementi concreti di confusione di identità. Sul secondo motivo la Corte ha ricostruito il contenuto reale del motivo presentato in cassazione e ha ritenuto che la Quinta sezione ha effettivamente valutato la questione, giudicandola inammissibile come censura aspecifica tesa a proporre una diversa ricostruzione di fatto; inoltre la questione di ammissibilità è valutazione giuridica non sindacabile con il ricorso per errore di fatto. Consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
ricorso straordinario per errore di fatto
indica la possibilità di proporre il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte lo applica per inquadrare il rimedio utilizzato dal ricorrente
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente come norma la cui corretta applicazione sarebbe stata violata dalla Corte d'appello attraverso la motivazione per relationem; la Corte ha valutato che il motivo aveva anche profili di merito probatorio ma la censura era ritenuta aspecifica
art. 533 cod. proc. pen.
motivazione della sentenza d'appello
indicata dal ricorrente come norma violata per il rinvio per relationem; la Corte ha ritenuto che la questione era stata comunque affrontata e che la deduzione era sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
giurisprudenza citata (Sez. 5 n. 29240/2018, Barbato)
principio secondo cui un refuso materiale non incide sul processo logico decisorio se non emergono ulteriori elementi che dimostrino confusione di persone
giurisprudenza citata (Sez. 2 n. 53657/2016, Macrì)
principio secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il presunto errore derivi da una valutazione giuridica su circostanze di fatto correttamente percepite
Massime di principio
- Un mero refuso nel nome o cognome nella motivazione non basta a dimostrare che sia stata valutata la posizione di un'altra persona: occorrono elementi concreti che provino la confusione di identità o un'errata applicazione del diritto alla fattispecie rilevante.
- La tecnica della motivazione per relationem può essere censurata solo se risulta che il giudice di grado successivo non abbia effettuato una propria valutazione delle prove acquisite: bisogna dimostrare che non vi sia stata alcuna autonoma valutazione o che elementi decisivi siano stati omessi.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o in una richiesta di rivalutazione delle prove non sono in genere ammissibili con il ricorso straordinario per errore di fatto, specie se la presunta 'mancata considerazione' è in realtà questione di qualificazione giuridica o di valutazione probatoria.
- Per avere successo con un ricorso per errore di fatto è necessario indicare con precisione l'errore materiale o percettivo e dimostrare il suo impatto concreto e decisivo sull'esito della decisione; non è sufficiente la generica asserzione di inesattezza o aspecificità.
- La valutazione di ammissibilità di un motivo di cassazione è una valutazione giuridica autonoma: se il motivo è stato ritenuto aspecifico perché propone una diversa ricostruzione dei fatti, tale decisione è difficilmente sindacabile mediante il rimedio straordinario per errore di fatto.
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