Sentenza del 29/01/2024 n. 2658 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lazio sostenendo che il trasferimento a TERNA di una stazione elettrica — composta da impianti, strutture, apparecchiature, terreni ed elettrodotto — dovesse essere riqualificato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, come cessione di ramo d’azienda: a suo avviso era stato trasferito un complesso organico dotato di potenzialità produttiva. Sorgenia aveva proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa motivazione della CTR sulle eccezioni di difetto di motivazione dell’avviso e di violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia e dichiarato assorbito quello incidentale di Sorgenia. Ha rilevato che il medesimo avviso di liquidazione, notificato separatamente ai coobbligati solidali Sorgenia e TERNA e al notaio, era già stato annullato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 33437 del 30 novembre 2023 nel giudizio promosso da TERNA. L’annullamento favorevole dell’unico atto impositivo può giovare anche agli altri coobbligati cui l’atto è stato notificato; perciò la decisione è dipesa da un evento sopravvenuto e il ricorso principale non è stato accolto. L’esame delle doglianze incidentali di Sorgenia è rimasto assorbito. Spese dell’intero giudizio integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 1, codice civile
in tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato
Se più soggetti sono obbligati in solido per un unico atto impositivo, l’annullamento, anche parziale, ottenuto da uno di loro può essere fatto valere anche dagli altri coobbligati destinatari dello stesso atto. La regola non opera simmetricamente per una decisione sfavorevole al ricorrente.
Massime di principio
- Quando un unico atto impositivo è notificato a più coobbligati solidali, l’annullamento ottenuto da uno di essi può giovare anche agli altri destinatari, pur se rimasti estranei a quel giudizio.
- Se l’atto impugnato è già stato annullato con una decisione favorevole a un coobbligato, tale sopravvenienza può incidere sull’esito del ricorso ancora pendente contro il medesimo atto.
- La sentenza non decide nel merito se il trasferimento di beni e impianti costituisse una cessione di ramo d’azienda: il ricorso principale è stato rigettato in ragione dell’annullamento sopravvenuto dell’avviso, mentre le censure incidentali sono rimaste assorbite.
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