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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13431/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato aveva definito il giudizio di appello davanti alla Corte territoriale mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., con adesione del Procuratore generale, limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio. In tale sede veniva concordata la pena di due anni e cinque mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, con rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione. Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza così emessa, deducendo un vizio di motivazione nella quantificazione della pena. La Suprema Corte ha però rilevato che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi devolve al giudice solo quanto non rinunciato e preclude il sindacato su questioni alle quali la parte abbia rinunciato, salvo che si deduca una illegalità della pena o altri profili specificamente ammissibili. Poiché il motivo investiva la motivazione sulla pena concordata, la censura è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in caso di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia agli altri motivi, il controllo di legittimità è limitato ai soli profili ancora devoluti o alla eventuale illegalità della sanzione, non essendo deducibile la carenza motivazionale sulla quantificazione della pena concordata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    "la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ... fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi"

    L'istituto del concordato in appello comporta una rinuncia ai motivi non coltivati e limita l'oggetto del sindacato del giudice ai profili ancora devoluti.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato come forma procedimentale per la richiesta congiunta delle parti nel concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Non sussiste, nel concordato in appello, un obbligo del giudice di motivare sul mancato proscioglimento per cause di immediata evidenza, in ragione della diversità dell'istituto rispetto al patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello preclude la deduzione di censure su questioni non più devolute, anche se rilevabili d'ufficio, salvo che si alleghi l'illegalità della pena o altro vizio rimasto sindacabile.
  • Il concordato in appello determina una preclusione processuale coerente con l'effetto devolutivo: il giudice di legittimità non può riesaminare il merito della responsabilità né i profili oggetto di rinuncia, se non nei limiti dell'eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo o della sanzione illegale.
  • La doglianza di carenza motivazionale sulla quantificazione della pena concordata non è, di regola, ammissibile in cassazione quando la pena sia stata oggetto di accordo tra le parti e la censura non riguardi la sua legalità.
  • In caso di ricorso inammissibile senza elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, deve essere disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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