Cassazione Penale, Sentenza n. 1081/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Oliva ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (originariamente contestata come tale, con riqualificazione in primo grado), deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza della resistenza anziché dell'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale; 2) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 3) erronea determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La fattispecie descritta dalla Corte territoriale è consistente nell'aver colpito e fatto cadere un militare, tentato di dare fuoco al ciclomotore (svitando il tappo e usando un accendino) e lanciato il mezzo a terra, intimando ai militari di allontanarsi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla qualificazione come reato diverso (oltraggio) e alla dosimetria della pena e ha respinto la censura sul mancato riconoscimento espresso delle attenuanti generiche (sottolineando che tali attenuanti non erano state richieste in appello dal difensore in modo esplicito). Ha però ritenuto fondato il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto: poiché la particolare tenuità era stata riconosciuta in primo grado (seppur in relazione a diversa qualificazione) e la questione era stata sollevata in appello incidentale dall'imputato, la Corte ha ritenuto necessario riesaminare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità anche con riferimento al delitto di resistenza. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; ha dichiarato inammissibili le restanti censure.
Norme richiamate
Norma richiamata come disciplina del reato di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato per la condotta violenta e minacciosa dell'imputato, includendo anche la condotta autolesionistica finalizzata a impedire l'azione del pubblico ufficiale.
Norma cui in primo grado era stata ricondotta la fattispecie e rispetto alla quale era stata applicata la particolare tenuità del fatto; la Corte di legittimità ritiene che la valutazione della particolare tenuità debba essere verificata anche con riferimento alla diversa qualificazione in resistenza.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto necessario un nuovo giudizio in merito alla possibilità di applicare questa causa anche al delitto di resistenza alla luce delle valutazioni del primo grado e delle argomentazioni in appello.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (richiamato proceduralmente)
Norme procedurali citate riguardanti la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e la disciplina temporanea relativa alla trattazione dei ricorsi.
Massime di principio
- La distinzione tra resistenza e oltraggio dipende dalla presenza di condotte violente o minacciose dirette a contrastare l'azione dell'ufficio: atti fisici violenti o minacce (anche autolesionistiche finalizzate a impedire l'azione) possono integrare la resistenza.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) può dover essere riesaminata in appello o in Cassazione anche se la qualificazione del reato è cambiata rispetto al primo grado, soprattutto se la causa era stata riconosciuta in primo grado o se il tema è stato comunque sollevato in appello o in via incidentale.
- L'omessa espressione dei giudici di secondo grado sulle attenuanti generiche non è automaticamente rilevante quando il difensore non le abbia richieste in appello; i giudici possono applicarle d'ufficio, ma non sono obbligati a motivare il rifiuto se la difesa non ha sollecitato l'applicazione.
- La Corte di legittimità non annulla per mero apprezzamento della dosimetria se la motivazione della Corte territoriale, per quanto sommaria, non è illogica: una lieve aggravazione della pena rispetto al minimo edittale può essere motivata dal maggiore disvalore derivante da azioni rivolte contro più pubblici ufficiali.
- Se in primo grado è stata concessa la sospensione condizionale o la pena è stata fissata appena sopra il minimo, ciò non esclude automaticamente la possibilità di valutare la particolare tenuità in sede di gravame o rinvio; occorre un nuovo esame concreto dei presupposti della causa di non punibilità.
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