Cassazione Civile, Ordinanza n. 32767/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta da un magistrato del pubblico ministero contro un avvocato, assumendo che alcuni scritti difensivi di quest'ultimo fossero diffamatori o calunniosi. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Campobasso, quale giudice del rinvio, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che i fatti attribuiti al magistrato fossero veri, pertinenti e continenti, e ha disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio. Il ricorso per cassazione censurava: 1) l'omessa, contraddittoria ed erronea motivazione e la violazione dei principi dettati dal giudice di legittimità, per la statuizione sulle spese e per l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della prima sentenza d'appello poi cassata; 2) l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione sul medesimo punto restitutorio e sulle spese, lamentando il mancato accoglimento della richiesta formulata in sede di rinvio; 3) la violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. per l'asserita illegittimità della compensazione integrale delle spese, motivata in modo meramente apparente e con richiami alla opinabilità delle questioni trattate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi all'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza d'appello cassata, ritenendo tale vizio manifestamente fondato. Ha invece dichiarato inammissibili le censure relative alla regolazione delle spese dei precedenti gradi e della precedente fase di legittimità, reputando sufficiente e non illogica la motivazione della Corte territoriale sulla compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, legate all'opinabilità delle questioni e alla peculiarità della vicenda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia e la nullità della sentenza possono essere dedotti anche se il ricorso non li qualifica formalmente in modo esatto, purché il contenuto delle censure consenta di individuarne inequivocabilmente la sostanza.
L'onere di specificità del ricorso non richiede l'esatta indicazione formale del vizio ex art. 360 c.p.c. o dei singoli articoli violati, ma una chiara esposizione delle ragioni della censura e del provvedimento richiesto.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese, ma non ritenuto violato dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata condanna alle spese; la Corte ritiene inammissibile la censura sul punto perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del merito discrezionale.
La Corte ritiene legittima la compensazione integrale delle spese quando sorretta dall'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, come l'opinabilità delle questioni e la particolarità della vicenda.
Richiamati dal ricorrente nel primo motivo, ma non decisivi ai fini dell'accoglimento; la Corte si concentra invece sull'omessa pronuncia restitutoria.
Richiamato dal ricorrente, senza ulteriore sviluppo decisorio nel provvedimento.
Richiamato dal ricorrente, senza ulteriore sviluppo decisorio nel provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra vizio processuale denunciabile in cassazione e determina la cassazione della sentenza sul punto, anche quando il ricorrente non abbia formalmente richiamato in modo perfetto la corrispondente ipotesi di nullità, se dal contenuto del motivo emerge con chiarezza la censura.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non impone una qualificazione tecnica rigidissima del vizio, ma esige che il motivo consenta di comprendere in modo univoco la doglianza e il tipo di pronuncia richiesta.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è legittima se il giudice indica, sia pure in forma concisa, elementi oggettivamente identificabili che rendano comprensibile la ragione della deroga al principio di soccombenza, come l'opinabilità delle questioni trattate e la particolare natura della controversia.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la regolazione delle spese proponendo una diversa valutazione discrezionale dei presupposti della compensazione, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non meramente apparente.
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