Cassazione Penale, Sentenza n. 31451/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Khuder contestava la mancata valutazione, da parte del giudice d'appello che aveva accolto il concordato, delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ritenendo che il giudice dovesse motivare esplicitamente sull'insussistenza di tali cause. Zemzemi denunciava la violazione dei criteri di determinazione della pena: sosteneva che la pena pecuniaria risultante in sentenza (Euro 1.400) non corrispondeva alla riduzione di un terzo della somma di partenza (Euro 1.800) e fosse difforme rispetto a quanto concordato
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Khuder la Corte ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello ex art. 599bis c.p.p., non siano ammissibili doglianze relative a motivi già rinunciati (tra cui la mancata valutazione delle cause di proscioglimento) salvo che non emerga una pena illegale; per Zemzemi la Corte ha ritenuto irrilevante la difformità o l'eventuale errore nel percorso di calcolo riportato in motivazione quando la pena finale corrisponde a quella oggetto dell'accordo. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento in appello; la giurisprudenza ritiene inammissibili i ricorsi in cassazione su motivi rinunciati nell'accordo, salvo vizio di illegittimità della pena
Prevede le cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, quando il ricorrente abbia rinunciato ai motivi connessi alla responsabilità nell'ambito del concordato, non è consentito impugnare in cassazione la mancata valutazione di tali cause, salvo che ciò determini una pena illegale
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata per condannare i ricorrenti alla somma di Euro 3.000
legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 56)
legge 23/6/2017 n.103, art. 1, comma 56
Ha introdotto o precisato il patteggiamento in appello ex art. 599bis c.p.p.; richiamata per spiegare il quadro normativo del concordato in appello
Costituzione (artt. 3, 13, 25, 27)
artt. 3, 13, 25, 27 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali (eguaglianza, libertà personale, garanzie processuali) che motivano il potere della Corte di rilevare, anche d'ufficio, eventuale illegittimità della pena nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità
Giurisprudenza di legittimità
es. Cass. Pen. sez. 2, 10.4.2019 n. 22002; Cass. Pen. sez. 3, 09.06.2020 n. 19983; altra giurisprudenza citata in motivazione
La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'accordo processuale in tema di patteggiamento vincola le parti e il giudice, rendendo inammissibili censure successive sui punti sui quali si è concordato, salvo che la pena sia illegale (fuori limiti edittali o contraria alla legge)
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599bis c.p.p. le parti che stipulano l'accordo rinunciano a dedurre in cassazione i motivi relativi alla responsabilità e alle questioni sul trattamento sanzionatorio già concordate, eccetto il vizio di illegittimità della pena.
- La mancata valutazione in appello di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé sindacabile in cassazione se il ricorrente ha rinunciato ai motivi in appello; solo se tale omissione determina una pena illegale può essere rilevata.
- Discrepanze tra il calcolo descritto nella motivazione e la pena finale non rilevano se la pena finale è quella su cui si è formato l'accordo processuale; l'oggetto dell'accodo è la pena finale concordata.
- La Corte di cassazione può, anche d'ufficio e nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza, rilevare l'illegalità di una pena (ad es. pena fuori dai limiti edittali o contraria alla legge) al fine di garantire i principi costituzionali di tutela dei diritti fondamentali.
- I ricorsi inammissibili per patteggiamento determinano normalmente la condanna alle spese e alle somme da versare alla Cassa delle Ammende salvo specifiche ragioni di esonero.
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