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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29130/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra due condanne: a) sentenza Tribunale di Napoli 23/05/2018 (confermata Corte d'appello Napoli 09/01/2020, irrevocabile 16/02/2021) per associazione a delinquere di stampo mafioso e ricettazione; b) sentenza Tribunale di Brindisi 14/07/2016 (confermata Corte d'appello Lecce 06/07/2018, irrevocabile 19/12/2019) per truffa aggravata in concorso. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta ritenendo assente la prova della rappresentazione di una volizione unitaria dei fatti: ha posto rilievo sull'assenza di dichiarazioni di collaboratori e di riscontri intercettativi riferiti alla truffa in danno di Maci (la cosiddetta "truffa del vino"), sulla mancata applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa in relazione a quel fatto per altri imputati e sulla mancanza, nella sentenza di Brindisi, di elementi che colleghino la truffa alle attività programmatiche del sodalizio. Il ricorrente ha impugnato per mancanza e illogicità della motivazione, evidenziando che la sentenza di appello di Napoli aveva invece richiamato dichiarazioni di un collaboratore (Gaudino) che inquadravano la truffa del Maci nella progettualità del clan e che non è stata considerata la contiguità temporale come indice di unità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione insufficiente e contraddittoria: non è stata adeguatamente considerata la valutazione del giudice della cognizione (che aveva ricompreso la truffa del Maci nella progettualità del "clan Mariano" richiamando le dichiarazioni del collaboratore Gaudino), non è stata verificata con ragione concreta la rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 e non è stata esaminata la contiguità temporale fra i reati. Ne consegue che il rigetto della domanda di continuazione non è stato adeguatamente motivato e va riesaminato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione deve tener conto del riconoscimento della continuazione effettuato dal giudice della cognizione; può escluderlo solo previa dimostrazione di specifiche e significative circostanze che dimostrino l'irriferibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il motivo di censura dedotto invoca la nullità per carenza e illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto tale vizio sussistente e decisivo ai fini dell'annullamento.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    La Corte ha rimarcato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se l'aggravante di agevolazione mafiosa potesse assumere rilevanza nel procedimento esecutivo, anche se in una delle sentenze impugnate l'aggravante non era stata applicata ad altri coimputati.

  • Cass. Sez. 1, n. 37041 del 26/6/2019, Rv. 276944

    Cass. Sez. 1, n. 37041/2019

    Precedente secondo cui il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione, salvo motivare specifiche ragioni contrarie.

  • Corte cost. n. 183 del 2013

    Richiamata in rapporto alla necessità di rinvio per nuovo giudizio con diversa composizione della Corte territoriale.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è vincolato dalla valutazione del giudice della cognizione sul riconoscimento della continuazione e può discostarsene solo con motivazione specifica e circostanziata.
  • La mancanza di dichiarazioni di collaboratori o di intercettazioni non è di per sé un indice decisivo se la sentenza di merito ha già ricondotto il fatto contestato alla progettualità del sodalizio; il giudice dell'esecuzione deve confrontare e motivare tale valutazione.
  • La contiguità temporale fra reati rappresenta un indice significativo dell'unitarietà del disegno criminoso e va valutata esplicitamente nel giudizio sulla continuazione.
  • L'assenza dell'aggravante mafiosa in una pronuncia non preclude automaticamente il riconoscimento della riconducibilità del fatto al sodalizio; occorre una valutazione complessiva degli elementi probatori.
  • Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è contraddittoria o lacunosa rispetto alle emergenze delle sentenze di merito, la Cassazione annulla e dispone il rinvio per nuovo esame (spesso a diversa composizione).
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione dovrebbe indicare e documentare gli indici di collegamento (stesso disegno criminoso, modalità operative, contiguità temporale, ruoli) affinché il giudice dell'esecuzione possa compiere una valutazione motivata.

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