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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22523/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato un conflitto di competenza tra il Tribunale di Roma e il Tribunale di Padova, sostenendo di essere imputato davanti a Padova per i medesimi fatti per cui è processato a Roma (pur con diversa qualificazione). Ha quindi chiesto che la denuncia di conflitto venisse trasmessa alla Corte di cassazione ai sensi degli artt. 28 e ss. cod.proc.pen. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta ritenendola intempestiva ai sensi dell'art. 21 cod.proc.pen., qualificandola come eccezione di incompetenza territoriale anziché come denuncia di conflitto ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod.proc.pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato. Ha ritenuto che la denuncia fosse correttamente proposta ai sensi degli artt. 28 e 30 cod.proc.pen. e che il giudice davanti al quale è proposto il conflitto non può delibarne la fondatezza o la tempestività, ma è obbligato a trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di cassazione. Il rigetto per presunta intempestività è stato qualificato come provvedimento abnorme e quindi illegittimo. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 30, comma 2, cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 21 cod. proc. pen.

    Il Tribunale aveva invocato questa norma per dichiarare intempestiva la richiesta, ma la Corte di cassazione ha ritenuto tale applicazione erronea: l'art. 21 disciplina l'eccezione di incompetenza territoriale soggetta a termini, mentre la denuncia di conflitto ai sensi degli artt. 28 e 30 non è soggetta a termini e non può essere ritenuta intempestiva.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Individua la fattispecie del conflitto di giurisdizione e competenza. La Corte ha considerato corretta la qualificazione dell'atto del ricorrente come denuncia di conflitto ai sensi di questa norma.

  • art. 30, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice davanti al quale è proposta la denuncia di conflitto non deve deliberarne la fondatezza o la tempestività, ma è obbligato a trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di cassazione. La Corte ha affermato l'obbligo di trasmissione e l'illegittimità del rifiuto motivato con intempestività.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme agli altri articoli sull'istituto del conflitto; implicitamente coinvolto nella cornice normativa sulla competenza e conflitti tra giudici.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Ricordato dalla giurisprudenza per distinguere le richieste ordinarie (es. istanze ai sensi dell'art. 121) dalle denunce di conflitto: se la parte formula una richiesta volta a creare il conflitto, il giudice può trattarla come una ordinaria eccezione o istanza, ma se si configura una denuncia di conflitto va trasmessa.

  • art. 111 Costituzione, secondo comma

    Richiamato per giustificare la possibilità di ricorso immediato per cassazione contro provvedimenti abnormi che impediscono l'esercizio di un diritto processuale, quando non sia previsto un altro mezzo di gravame.

Massime di principio

  • La denuncia di conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e ss. cod.proc.pen. deve essere presentata al giudice di merito e non direttamente alla Corte di cassazione dalla parte privata.
  • Il giudice davanti al quale è proposta la denuncia di conflitto non può valutare la fondatezza o la tempestività della denuncia: è obbligato a trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 30, comma 2.
  • Una pronuncia che rigetti la denuncia di conflitto qualificandola come intempestiva o come semplice eccezione territoriale è abnorme e impugnabile in cassazione per violazione di legge.
  • Il controllo del giudice di merito sulla denuncia è soltanto sommario e limitato a stabilire la natura formale dell'atto (se si tratti effettivamente di una denuncia di conflitto o di una richiesta diversa); non spetta a lui decidere sul merito del conflitto.
  • La presentazione della denuncia di conflitto non sospende automaticamente il processo, ma la procedura di verifica e la decisione sulla sussistenza del conflitto spettano esclusivamente alla Corte di cassazione.
  • In situazioni simili, il difensore deve qualificare chiaramente la richiesta come denuncia di conflitto e chiedere la trasmissione ai sensi dell'art. 30, comma 2; se il giudice rifiuta la trasmissione per motivi formali in contrasto con la norma, è possibile ricorrere per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti.

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