Ordinanza n. 4120/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - in parte qua, del provvedimento di cui alla nota prot. 1159335/25 del 5 giugno 2025, con il quale il direttore generale della Banca d'Italia ha disposto i passaggi al segmento di consigliere con decorrenza dal 1° luglio 2025 e, segnatamente, dell'elenco degli 8 passaggi al segmento di consigliere relativo alla rete territoriale - comparto ABF (Arbitro Bancario e Finanziario), nella parte in cui non comprende il ricorrente; del parere, mai comunicato e di contenuto ignoto, espresso dal Direttorio; - della proposta di cui al verbale in data 8 aprile 2025 del comitato incaricato dell'istruttoria per il passaggio al segmento di Consigliere per il comparto ABF delle Filiali; - dei verbali, mai comunicati, di contenuto ignoto, delle riunioni per aree territoriali svoltesi in video conferenza nei giorni 19, 25, 31 marzo e 1° aprile 2025; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, per quanto di ragione e di necessità: -- i criteri per la attribuzione di passaggi di cui alla circolare n. 299 del 14 giugno 2017 - “sistema di avanzamento dell'area manageriale e alte professionalità” - ed alla nota prot. 0496860/21 del 29 marzo 2021, recante le “modalità organizzative per il funzionamento dei Comitati e criteri applicativi della disciplina contenuta nel regolamento del personale e nella circolare 299 per i passaggi di segmento”; -- il provvedimento di cui alla e-mail del servizio del personale ella Banca d'Italia del 22 luglio 2025, del provvedimento di cui alla e-mail del 22 gennaio 2025 del servizio del personale (GEP), con il quale l'incarico di docenza svolto dal ricorrente in data 3 dicembre 2024 in materia di aggiornamenti giurisprudenziali ABF è stato “revocato”, derubricandolo a “riunione di divisione”; -- le linee guida sull'utilizzo del sistema di rilevazione degli incarichi del personale; -- il provvedimento di cui alla nota prot. 1812353/21 del 21 dicembre 2021 e la allegata tabella tassonomica degli incarichi; -- l'articolo 64/I e 65/I del Regolamento per il personale dipendente della Banca d'Italia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: passaggi al segmento di consigliere nella rete territoriale - comparto ABF, nella parte in cui non comprende il ricorrente, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, in parte qua, il provvedimento del direttore generale della Banca d'Italia che ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2025, otto passaggi al segmento di consigliere per la rete territoriale - comparto ABF, contestando la propria mancata inclusione. Ha inoltre impugnato la proposta del comitato incaricato dell'istruttoria, i verbali delle riunioni per aree territoriali, il parere del Direttorio e ulteriori atti presupposti, tra cui i criteri e le modalità organizzative per i passaggi di segmento, la riclassificazione di un incarico di docenza svolto dal ricorrente, le linee guida sulla rilevazione degli incarichi, una nota con la relativa tabella tassonomica e disposizioni del regolamento del personale della Banca d'Italia. Il testo dell'ordinanza non riporta nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato il ricorso, escludendo quindi i presupposti per decidere senza integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a. Ha individuato quali controinteressati ulteriori sei dipendenti ai quali era stato attribuito il passaggio al segmento di consigliere e ha disposto nei loro confronti la notifica del ricorso introduttivo e dell'ordinanza. L'incombente è stato posto a carico del ricorrente, che deve eseguirlo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'avvenuta notifica entro il termine perentorio previsto per la successiva trattazione. L'udienza pubblica per la prosecuzione del merito è stata fissata al 27 ottobre 2026. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull'annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., non ravvisandosi alcuna ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso
L'assenza di una manifesta causa ostativa alla decisione consente di disporre l'integrazione del contraddittorio invece di definire il giudizio senza tale adempimento.
termine perentorio (artt. 35 e 49 cod. proc. amm.)
Il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio è perentorio.
depositare in giudizio prova dell’avvenuto espletamento dell’incombente entro il primo termine – parimenti perentorio – di cui all’art. 73 cod. proc. amm.
La prova dell'avvenuta integrazione deve essere depositata entro il termine perentorio calcolato in relazione all'udienza pubblica di prosecuzione.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro una procedura selettiva o un provvedimento attributivo di vantaggi può incidere sulla posizione di soggetti ai quali il vantaggio è stato attribuito, tali soggetti devono essere evocati in giudizio quali controinteressati, mediante integrazione del contraddittorio.
- Se non ricorrono ipotesi manifeste di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio e rinviare la prosecuzione della trattazione, anziché definire immediatamente il giudizio.
- L'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato, con successivo deposito della prova dell'adempimento entro il termine processuale perentorio stabilito in relazione all'udienza di prosecuzione.
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