Cassazione Civile, Ordinanza n. 02540/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso quattro avvisi di accertamento IVA per gli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009 nei confronti della società contribuente, recuperando l'imposta detratta in qualità di cessionario perché il cedente aveva applicato, secondo l'Amministrazione, l'aliquota del 20% invece di quella del 10% su lavori di realizzazione di un capannone industriale all'interno di un impianto destinato alla gestione dei rifiuti. La contribuente aveva impugnato gli avvisi e ottenuto l'annullamento in primo e secondo grado. L'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, versando l'intero dovuto; l'Ufficio aveva preso atto della perfezione della procedura e aveva concluso per la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato la perfezione della definizione agevolata ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, come risultante dalla documentazione depositata dalle parti, e ha anche dato atto che era comunque decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione. Ne ha tratto la conseguenza dell'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, una volta perfezionata con il pagamento integrale del dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e conduce all'estinzione del processo.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del giudizio, in caso di definizione agevolata, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, se perfezionata con il pagamento integrale di quanto dovuto e debitamente documentata, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Quando la definizione agevolata si è perfezionata, il giudice di legittimità non decide il merito degli avvisi impugnati ma prende atto dell'intervenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In presenza di una disciplina speciale sulle spese connessa alla definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02475/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02476/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02477/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02478/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02479/2024 del 26/01/2024
- ordinanza_civile · 26 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02480/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →