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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38646/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rideterminazione della pena dall'ergastolo a trenta anni sulla base dell'ammissione al rito abbreviato in appello invocata alla luce dell'art. 4-ter d.l. 07/04/2000 n. 82 conv. nella l. 05/06/2000 n. 144. In primo appello Belfiore aveva chiesto il rito abbreviato (istanza del 12/01/2000) ma la richiesta era stata respinta per incompatibilità con l'art. 30 l. 16/12/1999 n. 479; fu disposta rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. (svolta tra il 12 e il 22/01/2000). Successivamente, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, la difesa reiterò la richiesta (14/06/2000) invocando la disciplina transitoria; la Corte territoriale la respinse perché l'istruttoria era ormai conclusa. La difesa ha sostenuto che la manifestazione di volontà dell'imputato di essere giudicato col rito abbreviato avrebbe dovuto cristallizzare il diritto alla disciplina premiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'art. 4-ter richiede, per l'ammissione al rito abbreviato in appello, che la domanda sia proposta prima della conclusione dell'istruttoria disposta ex art. 603 c.p.p.; nel caso concreto l'istruttoria si era svolta nel gennaio 2000 e quindi la domanda del 14/06/2000 non poteva beneficiare della disciplina transitoria. E' stata rigettata anche la questione di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 07/04/2000 n. 82, conv. con modificazioni nella l. 05/06/2000 n. 144

    Disciplina transitoria che consente, in determinati processi pendenti per reati puniti con ergastolo, di chiedere il giudizio abbreviato in appello solo se la richiesta è avanzata prima della conclusione dell'istruttoria disposta ex art. 603 c.p.p.; condizione essenziale per la conversione dell'ergastolo in 30 anni.

  • art. 30 l. 16/12/1999 n. 479

    Norma che, nelle sue previsioni originarie, non consentiva l'ammissione al rito abbreviato in appello; la disciplina transitoria ha introdotto eccezioni temporanee ma con condizioni precise.

  • art. 603 c.p.p.

    Prevede la rinnovazione istruttoria in appello; la circostanza che l'istruttoria sia in corso è requisito oggettivo per l'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter.

  • Corte EDU, Scoppola c. Italia (17/09/2009)

    Giurisprudenza europea che ha delineato i limiti temporali e le condizioni per la conversione dell'ergastolo in 30 anni in relazione all'ammissione al rito abbreviato nel periodo transitorio; la Corte italiana ha richiamato tale orientamento per confermare i criteri di applicabilità.

  • Cass. Sez. 1, giurisprudenza citata (es. Muratore, Caforio, Ambrosio)

    Orientamenti della Corte di cassazione che precisano che la disciplina transitoria va applicata secondo i limiti temporali e procedurali stabiliti e che l'esaurimento dell'istruttoria in appello esclude l'accesso tardivo al rito abbreviato.

Massime di principio

  • L'accesso al rito abbreviato in appello, per ottenere la conversione dell'ergastolo in 30 anni, è possibile solo se la domanda è presentata prima della conclusione dell'istruttoria disposta ex art. 603 c.p.p.; il mero aver manifestato in precedenza la volontà non cristallizza il diritto se l'istruttoria si è poi svolta.
  • La disciplina transitoria (art. 4-ter d.l. 82/2000 conv. l.144/2000) va interpretata restrittivamente: il requisito temporale dell'istruttoria non conclusa è essenziale e decisivo.
  • Le questioni di disparità di trattamento fondate solo su fattori temporali relativi alla rapidità delle Corti sono difficilmente accolte in sede costituzionale, dato il margine di discrezionalità legislativa riconosciuto per la disciplina delle posizioni pendenti.
  • In casi di cumulo di pene ed esecuzione, il Giudice dell'esecuzione applica la normativa e la giurisprudenza vigenti; chi intende usufruire di vantaggi processuali deve tempestivamente proporre le istanze nella prima udienza utile o comunque prima della conclusione dell'istruttoria.
  • Prima di invocare conversioni di pena in sede esecutiva è utile verificare le date precise delle istanze e delle udienze (data di apertura/chiusura dell'istruttoria, data di entrata in vigore delle norme transitorie) e documentarle chiaramente.

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