Cassazione Penale, Sentenza n. 41539/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità della trattazione d'appello del 28/09/2021 per avere la Corte proceduto in udienza pubblica con l'imputato assente e con nomina di difensore ex art.97, comma 4, cod.proc.pen., nonostante il decreto di citazione avesse avvisato che l'udienza si sarebbe tenuta "senza intervento delle parti" salvo proroga del regime emergenziale; la difesa sosteneva che, per effetto dell'art.2 del D.L. 105/23.7.2021 (convertito nella L.126/16.9.2021) il regime emergenziale era stato prorogato e quindi la mancata presenza dell'imputato avrebbe determinato la nullità ai sensi dell'art.178, primo comma, lett. c) cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art.7, comma 2 delle disposizioni citate escludeva l'applicabilità delle modalità di trattazione scritta (art.23 e art.23-bis del d.l. n.137/2020) per le udienze fissate tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021; pertanto il processo del 28/9/2021 doveva essere trattato in udienza pubblica com'era avvenuto e non sussisteva la nullità dedotta. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
D.L. 105/2021, convertito in L. 126/2021 (art.2)
Riconosceva la proroga del regime emergenziale, ma la valutazione sulla sua incidenza deve tenere conto delle limitazioni previste da altre disposizioni (art.7 comma 2).
Disposizioni art.7, comma 2 (richiamo alla non applicazione di art.23, 8 e 8-bis e art.23-bis per udienze tra 1/8/2021 e 30/9/2021)
Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, per le udienze fissate nel periodo indicato, è esclusa la modalità di trattazione 'sostitutiva' (scritta) prevista dalle norme emergenziali, imponendo la celebrazione in udienza pubblica.
Consente la nomina di un difensore d'ufficio o sostitutivo in caso di assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto valida la nomina operata in appello.
Art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p.
Norma sulla nullità: la difesa aveva invocato questa disposizione per dedurre la nullità per impedimento alla presenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che le condizioni di fatto e di diritto contestate non integrassero la nullità invocata alla luce delle disposizioni esclusive richiamate.
Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende: applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se una normativa emergenziale prevede modalità alternative di trattazione (es. trattazione scritta), occorre verificare eventuali clausole temporali o disposizioni che escludono l'applicazione di tali modalità per specifici intervalli di udienze; in tal caso prevale l'obbligo della udienza pubblica.
- La mera notifica che un'udienza sarebbe stata "senza intervento delle parti" non è sufficiente a far ritenere automaticamente nulla la successiva celebrazione pubblica disposta per effetto di norme che escludono la modalità alternativa: va valutato il quadro normativo complessivo e la corretta informazione alle parti.
- La nomina di un difensore ex art.97, comma 4, c.p.p. in caso di assenza dell'imputato in appello è ammissibile e non determina di per sé una nullità, se la celebrazione è avvenuta secondo le regole applicabili.
- Per far valere la nullità invocata ai sensi dell'art.178 c.p.p. è necessario dimostrare che vi sia stato un concreto impedimento ingiustificato alla presenza dell'imputato e che tale impedimento abbia inciso sui diritti di difesa; diversamente la censura può risultare infondata.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o mal calibrati rispetto all'assetto normativo può comportare, oltre al rigetto/inammissibilità, l'imposizione di sanzioni pecuniarie e il pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 c.p.p.
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