Sentenza n. 6918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per ottemperanza di un giudicato civile, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante non ha contestato l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con contratti a termine, né l’ordine di inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente e il pagamento delle differenze retributive. Ha impugnato esclusivamente la misura delle spese liquidate dal TAR nel giudizio di ottemperanza, ritenendola inadeguata. Il Ministero si è costituito per resistere all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese e la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alle spese, liquidando quelle del giudizio di ottemperanza in primo grado in € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato al rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado d’appello sono state compensate, anche in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
La sentenza può motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia assicurata una concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Nelle sentenze semplificate è sufficiente un riferimento sintetico al punto decisivo o a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla quantificazione delle spese, lasciando ferme le statuizioni sostanziali già adottate.
- La motivazione della sentenza amministrativa può essere resa mediante richiamo a un consolidato indirizzo giurisprudenziale conforme, quando il precedente richiamato consenta di individuare in modo sufficiente la ratio decidendi e il criterio applicato.
- In presenza di incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, il giudice può compensare le spese del grado d’appello, pur accogliendo parzialmente l’impugnazione relativa alle spese del primo grado.
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