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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15358/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra tre distinte sentenze irrevocabili: due per furto aggravato commesso in momenti diversi ad Afragola e una per estorsione e ricettazione commesse ad Afragola e in altri luoghi della provincia di Napoli tra giugno e luglio 2008. Con due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse trascurato la contiguità cronologica e spaziale dei fatti, la medesima tipologia dei reati giudicati separatamente e la funzione unificante della dedotta condizione di tossicodipendenza. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero in sostanza a una nuova valutazione del merito, già affrontato dal giudice dell'esecuzione con analisi puntuale dei singoli fatti, delle loro genesi prossima e delle modalità esecutive; ha inoltre rilevato che lo stato di tossicodipendenza era stato considerato ma ritenuto non provato in modo adeguato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la censura difensiva sollecitasse una rivalutazione del materiale fattuale e della motivazione del giudice dell'esecuzione, operazione preclusa in sede di legittimità quando la decisione impugnata è sorretta da argomentazione logica e completa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre all'annotazione prevista dall'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    impone l'annotazione/omissione dei dati identificativi nei casi previsti per la diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando il giudice di merito o dell'esecuzione abbia già esaminato puntualmente i fatti, la loro genesi e le modalità esecutive con motivazione logica e completa.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati separatamente deve poggiare su elementi realmente sintomatici di un medesimo disegno criminoso; la mera contiguità cronologica o spaziale e la generica omogeneità tipologica dei reati, da sole, non impongono l'accoglimento.
  • Lo stato di tossicodipendenza, per incidere sulla valutazione della continuazione, deve essere adeguatamente allegato e documentato; in difetto di prova idonea il giudice può ritenerlo non decisivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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