Sentenza n. 1861/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza di accesso agli atti relativa alla procedura per la formazione di una short list di operatori ABA ed educatori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata quarta nella graduatoria della procedura indetta con avviso pubblico del 26 settembre 2025 e conclusa l’11 dicembre 2025, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla propria istanza di accesso agli atti, presentata il 21 marzo 2026, e la condanna all’ostensione dei documenti. Ha dedotto la sussistenza dei presupposti dell’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e la natura difensiva dell’istanza. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse attuale, rilevando che la ricorrente aveva rinunciato l’11 gennaio 2026 all’incarico offertole, per ragioni personali legate allo studio, prima di presentare la richiesta di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda. Ha ritenuto insussistente l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, poiché già prima dell’istanza la ricorrente aveva rinunciato all’incarico per ragioni estranee alla contestazione della graduatoria. La lista era inoltre utilizzabile soltanto per l’anno scolastico 2025/2026, sicché non residuava un interesse alla sua futura utilizzazione. La rinuncia aveva posto nella disponibilità della ricorrente il bene della vita collegato alla graduatoria, facendo venir meno la situazione sostanziale che avrebbe giustificato l’ostensione. Spese a carico della ricorrente: € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 22, lett. b), l. 241/1990
Ai sensi dell’art. 22, lett. b), della L. 241/1990, ai fini dell’accesso agli atti, la legittimazione spetta a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata; tale interesse deve sussistere anche al momento della richiesta.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso documentale deve essere diretto, concreto e attuale e deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti richiesti; la sua sussistenza va verificata al momento della presentazione dell’istanza.
- Viene meno l’interesse all’accesso agli atti di una procedura selettiva quando, prima della richiesta, l’interessato abbia rinunciato per ragioni estranee alla contestazione della graduatoria al bene della vita che l’accesso era diretto a tutelare, e non residui un’utilità futura della graduatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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