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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12796 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 73/02/11, depositata il 6 giugno 2011, che aveva accolto l'appello del Comune e confermato la legittimità dell'accertamento TARSU per l'anno 2003. Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 161 e 171, della legge n. 296/2006: a suo avviso, l'applicazione retroattiva del termine quinquennale non poteva far rivivere il termine triennale di decadenza già scaduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha stabilito che il termine quinquennale introdotto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 si applica, in forza del comma 171, anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007. Per la TARSU 2003, il termine per notificare l'accertamento scadeva quindi il 31 dicembre 2008; l'atto notificato il 17 dicembre 2008 era tempestivo. La sentenza impugnata, che aveva confermato l'accertamento, è dunque rimasta ferma. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito né ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Per gli accertamenti dei tributi locali, la disposizione fissa in cinque anni il termine di decadenza per notificare l'avviso, calcolato dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 171

    La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

    Il termine quinquennale e la disciplina dell'accertamento introdotti dalla legge si applicano anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007; nel caso deciso, ciò ha reso tempestivo l'accertamento TARSU notificato nel dicembre 2008 per il 2003.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 172

    La disposizione ha abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2007, la precedente disciplina del termine triennale prevista dall'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti dei tributi locali relativi a periodi d'imposta anteriori al 2007, la disciplina della legge n. 296/2006 prevede l'applicazione del termine quinquennale anche ai rapporti pregressi.
  • Nel caso esaminato, la pretesa TARSU 2003 poteva essere accertata entro il 31 dicembre 2008; una notifica effettuata prima di tale data è tempestiva.
  • La contestazione secondo cui l'applicazione del nuovo termine farebbe rivivere un termine già scaduto non è stata accolta dalla Corte nel caso concreto: il comma 171 è stato applicato ai rapporti anteriori e ha fondato la tempestività dell'atto.

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