Cassazione Penale, Ordinanza n. 24080/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento esecutivo il condannato chiedeva la revoca della sentenza definitiva di condanna n. 779/2021, sostenendo che la condotta integrante il reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione sarebbe avvenuta solo il 7 febbraio 2007, mentre il provvedimento impositivo della misura era stato emesso il 10 gennaio 2005. Deduceva violazione degli artt. 673 c.p.p. e 14 d.lgs. 159/2011, assumendo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 162/2024, avesse inciso sulla norma incriminatrice e che, per effetto di tale declaratoria, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la condanna ex art. 673 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le questioni prospettate erano già state affrontate nei giudizi di merito e nel provvedimento impugnato, e che il ricorrente non si era confrontato con la ratio decisoria: la sentenza della Corte costituzionale richiamata non ha dichiarato illegittimo il reato per cui vi era condanna definitiva, ma ha soltanto eliminato il riferimento temporale rigido ai due anni di protratta detenzione ai fini della verifica della persistenza della pericolosità. Inoltre, la pronuncia costituzionale non produceva effetti retroattivi tali da imporre, tramite art. 673 c.p.p., la revoca della condanna nel caso in esame, poiché la sottoposizione alla misura era avvenuta prima della pubblicazione della decisione costituzionale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Lo strumento della revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato o per effetto di declaratoria di illegittimità costituzionale non è utilizzabile quando la pronuncia costituzionale non ha inciso sulla fattispecie incriminatrice in modo tale da travolgere la condanna definitiva.
È la norma richiamata dal ricorrente come violata; nel caso concreto la Corte rileva che la declaratoria costituzionale non ne ha eliminato la rilevanza penale nei termini prospettati.
È il reato oggetto della condanna definitiva per cui si chiedeva la revoca; la sentenza chiarisce che tale reato non è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. n. 162/2024
Ha eliminato il dato temporale rigido dei due anni per la verifica della persistenza della pericolosità, ma non ha travolto la condanna definitiva per il reato contestato.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il criterio relativo alla condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente.
Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020, Mancuso, Rv. 279799 - 01
Precedente conforme: la revoca ex art. 673 c.p.p. non può essere accolta per ricadute di una declaratoria di illegittimità costituzionale quando la misura di prevenzione sia stata applicata prima della pubblicazione della sentenza costituzionale e senza previa verifica d'ufficio della persistenza della pericolosità.
Massime di principio
- La revoca della sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p. presuppone che la declaratoria di illegittimità costituzionale o l'abolitio criminis abbia effettivamente inciso sulla norma incriminatrice posta a base della condanna; non è sufficiente una pronuncia che modifichi soltanto un segmento della disciplina applicativa o probatoria.
- Quando la Corte costituzionale elimina un criterio temporale rigido per la verifica della pericolosità, ciò non comporta automaticamente la revoca delle condanne definitive già emesse per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione.
- Ai fini dell'art. 673 c.p.p., occorre verificare se la condanna sia stata pronunciata per un fatto che, alla luce della nuova disciplina, non costituisce più reato; se la pronuncia costituzionale non travolge la fattispecie incriminatrice, la revoca non è esperibile.
- Il ricorrente per cassazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi del provvedimento impugnato; la riproposizione di censure già esaminate senza confutare gli argomenti decisivi comporta inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23936/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23937/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23942/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23951/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23952/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23953/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →