Sentenza n. 5381/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, su 40 ore di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, disposta dalla Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa
Esito
La controversia
La genitrice, in rappresentanza del figlio minore riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, ha impugnato la nota del 22 luglio 2025 che assegnava 22 ore di sostegno a fronte di 40 ore settimanali di frequenza. Ha dedotto violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, e dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che il numero di ore era insufficiente rispetto alla patologia e al fabbisogno risultante dal PEI e chiedendo l’assegnazione di un docente specializzato per l’intero orario scolastico. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che il PEI indicava 40 ore e aveva ordinato all’amministrazione di rideterminarsi e di assegnare le ore necessarie alla piena integrazione, con copertura integrale dell’orario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto che la ricorrente aveva documentato l’integrale soddisfazione della pretesa mediante l’esecuzione dell’ordinanza cautelare del 15 settembre 2025 e che, nelle more, si era concluso l’anno scolastico 2025/2026 cui si riferiva la controversia. Non ha quindi deciso nel merito le singole censure di legittimità. Ha compensato per un terzo le spese, liquidate complessivamente in euro 1.500 oltre accessori, e ha condannato l’amministrazione al pagamento dei restanti euro 1.000, per soccombenza virtuale, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia relativa all’assegnazione del sostegno scolastico è ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
deve dichiararsi la cessata materia del contendere avendo parte ricorrente compiutamente rappresentato l’intervenuta, integrale soddisfazione della pretesa a mezzo dell’esecuzione, da parte dell’Amministrazione scolastica, dell’ordinanza di questo Tribunale n. n. 2094 del 15 settembre 2025, essendo peraltro nelle more intervenuta la conclusione dell’ a.s. 2025/2026, cui si riferisce la res controversa;
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa è stata integralmente soddisfatta in corso di causa e l’anno scolastico cui si riferiva la domanda è terminato.
quanto alle spese di lite, le stesse possano compensarsi per un terzo, con condanna dell’amministrazione al pagamento della restante parte, per soccombenza virtuale, liquidata nel dispositivo e con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, con compensazione parziale e condanna della parte virtualmente soccombente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta dall’amministrazione e viene meno l’utilità della decisione, anche perché è terminato il periodo cui si riferiva la controversia.
- Quando la controversia riguarda l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico, essa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.
- Dichiarata cessata la materia del contendere per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale e compensate solo in parte.
Come è indicizzato
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