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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27550/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, come previsto in dispositivo. La declaratoria di inammissibilità deriva dal fatto che il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti avverso la sentenza di patteggiamento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto in cassazione il difetto di motivazione circa l'esistenza di una eventuale causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo prospettato esula da tali limiti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza impugnata, emessa con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Vengono delimitati in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; il motivo relativo al difetto di motivazione sulla causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è ritenuto inammissibile perché estraneo a tale catalogo.

  • art. 129 c.p.p.

    È invocato dal ricorrente quale parametro per lamentare il mancato rilievo di una possibile causa di proscioglimento, ma la censura è ritenuta non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento nei termini indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi espressamente tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di estendere il sindacato a censure diverse, come quelle sulla motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p.
  • La deduzione del mancato rilievo di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomamente proponibile contro la sentenza di patteggiamento se non rientra nelle categorie tassative previste dalla legge.
  • Quando il motivo di ricorso è estraneo ai limiti legali di impugnazione del patteggiamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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