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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10348 - Corte di Cassazione

Imposta di registro e ipotecarie - Ammissione al pagamento in misura fissa dell'imposta - Presupposto - Idoneità fondo ad aumentare l'efficienza dell'azienda - Interventi di forestazione - Non necessari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva confermato l’annullamento della revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 984 del 1977. Sosteneva che il beneficio sulle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa richiedesse miglioramenti concreti delle colture forestali sull’intero fondo, documentati da un piano di coltura e rimboschimento approvato dall’ente competente. Contestava quindi che l’agevolazione fosse stata riconosciuta sulla base dell’idoneità del fondo e di interventi effettuati soltanto su circa 3 ettari, meno del 10% del compendio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b), della legge n. 984 del 1977, è sufficiente che il fondo sia idoneo ad aumentare l’efficienza e il reddito dell’azienda mediante il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali: non occorre dimostrare che gli interventi di forestazione siano stati effettivamente realizzati, né che riguardino l’intero fondo. Di conseguenza, la mancata approvazione o esecuzione del piano nei tre anni dall’acquisto e la realizzazione di interventi solo su una parte del terreno non giustificano, di per sé, la revoca. La CTR aveva accertato l’idoneità del fondo sulla base degli elementi acquisiti; tale valutazione di fatto non era stata censurata sotto il profilo della congruità o completezza della motivazione. Spese compensate per giusti motivi, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza contraria alla tesi dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b)

    Rispetto alla condizione appositamente stabilita dalla su riportata lett. b), la giurisprudenza di questa corte si è da tempo consolidata nell'affermazione secondo la quale il presupposto per usufruire della tassazione agevolata è semplicemente l'idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali. Non si richiede cioè l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione ai sensi dell'art. 10 della stessa legge.

    Per beneficiare dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie in misura fissa, il requisito decisivo è l’idoneità del fondo acquistato a migliorare efficienza e reddito aziendale attraverso le colture forestali. Non è necessario che gli interventi di forestazione siano effettivamente realizzati.

  • Legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 10

    Non si richiede cioè l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione ai sensi dell'art. 10 della stessa legge.

    La Corte esclude che gli interventi di forestazione contemplati dalla disposizione siano una condizione necessaria per fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 7, comma 4, lett. b): è sufficiente l’idoneità del fondo.

Massime di principio

  • Per l’agevolazione fiscale sugli acquisti di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali, va verificata l’idoneità del fondo a incrementare efficienza e reddito aziendale mediante il miglioramento delle colture forestali; non è indispensabile provare che il miglioramento sia già stato realizzato.
  • La mancata approvazione o esecuzione del piano di coltura e forestazione entro tre anni dall’acquisto non comporta, da sola, la revoca del beneficio.
  • Non è necessario che gli interventi di miglioramento interessino l’intera proprietà: la loro realizzazione su una porzione del fondo non esclude l’agevolazione, se il requisito di idoneità è accertato.
  • L’accertamento di merito sull’idoneità concreta del fondo non è riesaminabile in cassazione come semplice valutazione dei fatti, se il ricorso non denuncia specificamente un vizio della motivazione nei termini consentiti.

Testo integrale

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