Ordinanza n. 1621/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale revoca del titolo per protratta permanenza fuori dal territorio nazionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Palermo che ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, contestualmente, ha revocato il titolo, ritenendo rilevante il protratto periodo di permanenza all’estero. Il ricorrente si era recato in Cina nel 2019 ed era rientrato in Italia soltanto il 7 aprile 2023. Ha rappresentato che il mancato rientro era dipeso dall’impossibilità connessa alla crisi pandemica da Covid-19 e dalle limitazioni imposte dalle autorità nazionali e internazionali. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia come la controversia richieda di accertare l’effettiva possibilità, per cittadini cinesi titolari di permesso UE di lungo periodo e rimasti bloccati nel Paese d’origine, di rientrare in Italia durante il periodo pandemico.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ovvero al Ministero dell’Interno o al Ministero della Salute per quanto di rispettiva competenza, di riferire a partire da quale data, anche prima della cessazione dello stato di emergenza Covid-19, i cittadini cinesi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo potessero rientrare in Italia con volo di linea, anche non diretto, previa esibizione dell’esito di un test rapido o molecolare effettuato all’imbarco o all’arrivo. Il termine per il deposito delle informazioni è stato fissato in 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, con avvertenza che l’omissione potrà essere valutata come argomento di prova sfavorevole all’amministrazione. Il TAR ha ritenuto tale dato rilevante per stabilire se, ai fini dell’applicazione della disciplina posta a fondamento della revoca, il ricorrente avesse avuto una concreta possibilità di rientrare in Italia. La trattazione del merito è stata rinviata al 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.
Il TAR ha utilizzato i poteri istruttori previsti dal codice del processo amministrativo per acquisire dalle amministrazioni informazioni rilevanti ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione alla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dipende dalla protratta permanenza del titolare fuori dal territorio nazionale, il giudice deve verificare, in concreto, se l’interessato avesse effettive possibilità di rientrare in Italia nel periodo considerato.
- Le limitazioni agli spostamenti e ai collegamenti internazionali imposte durante l’emergenza Covid-19 possono costituire un elemento rilevante per valutare la concreta imputabilità della permanenza all’estero e l’applicabilità della disciplina sulla revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
- Il giudice amministrativo può disporre un’apposita istruttoria nei confronti delle amministrazioni competenti per acquisire dati ufficiali sulle date e sulle condizioni alle quali era consentito il rientro in Italia di determinate categorie di cittadini stranieri durante l’emergenza pandemica.
- L’omesso adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo può essere valutato quale argomento di prova sfavorevole all’amministrazione destinataria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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