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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34283/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carlucci, nominato custode giudiziario e con facoltà d'uso di un autocarro sequestrato per mancato pagamento del leasing, è stato accusato di peculato (art. 314 c.p.), in quanto, dopo il provvedimento di dissequestro e restituzione disposto a favore della società di leasing, non ottemperò alla restituzione del mezzo, si rifiutò di fornire indicazioni utili al rintraccio e promosse un ricorso giudiziario strumentale per ritardarne la consegna; la corte territoriale ha ritenuto che tali comportamenti costituissero un'appropriazione del bene, con volontà appropriativa e omissione di consegna all'avente diritto. Il ricorrente deduce in cassazione la violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di non essere più custode al momento del dissequestro (mancata notifica), di aver titolo civile di gestione e che la sua condotta sarebbe stata giustificata da atti giurisdizionali e dall'assenza di offensività patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando le valutazioni di fatto e di diritto della Corte d'appello: è stata ritenuta provata la consapevolezza del provvedimento di dissequestro, la volontà appropriativa del custode emersa da risposte evasive e dal ricorso strumentale, e la violazione dell'obbligo di restituzione rientrante nei doveri del custode. Pertanto resta ferma la condanna di merito (tre anni di reclusione per art. 314 c.p., con art. 334 c.p. assorbito) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Rilevato come norma applicabile al custode che, pur avendo la disponibilità del bene per ragioni di servizio, realizza un'appropriazione mediante l'omissione di consegna e l'uso per fini propri; la Corte ha ricondotto la condotta del custode all'ipotesi di peculato (anche d'uso) quando sussiste interversione del possesso e volontà appropriativa.

  • art. 334 cod. pen.

    Richiamato come norma collegata ma assorbita nel caso concreto: la condotta del custode non proprietario che agisce per fini propri è stata ritenuta estranea alla fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 334 e più correttamente inquadrata come peculato.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 43474 del 2012 (Orto)

    Principio utilizzato per affermare che il delitto di peculato d'uso si configura quando il custode non proprietario usa il mezzo sottoposto a sequestro per la circolazione stradale in modo abusivo; la Corte territoriale ha fatto applicazione di tale principio al caso in esame.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 37750 del 23/09/2010 (Doglia)

    Richiamata per distinguere la condotta del custode che agisce per fini propri (riconducibile al peculato) rispetto ad altre fattispecie; usata dalla Corte per delimitare la qualificazione giuridica della condotta contestata.

Massime di principio

  • Se si è nominati custode giudiziario di un bene, l'obbligo di restituzione all'avente diritto rientra nel mandato del custode e la sua omissione può integrare il reato di peculato (anche d'uso) se emerge una volontà appropriativa o un'alterazione del possesso.
  • La mera esistenza di atti giudiziari civili o di ricorsi non giustifica di per sé il mantenimento del possesso: procedure strumentali o ritardi pretestuosi, insieme a comportamenti evasivi, possono essere valutati come prova della volontà di appropriarsi del bene.
  • Per sottrarsi a responsabilità penale il custode deve documentare chiaramente il proprio titolo al possesso (es. provvedimento che ne confermi la conservazione o una notifica valida dell'atto che modifica la sua qualifica) e cooperare con le autorità per la riconsegna; l'assenza di notifica può essere rilevante ma non è automaticamente esimente se risulta comunque la conoscenza effettiva dell'ordine di restituzione.
  • La qualificazione della condotta dipende dagli elementi intenzionali: l'elemento soggettivo (volontà appropriativa) e comportamenti che ostacolano la restituzione sono decisivi per configurare il peculato; la semplice detenzione prolungata senza altri elementi può non essere sufficiente.
  • In situazioni analoghe è prudente ottenere provvedimenti giudiziari chiari che disciplinino la gestione del bene, comunicare per iscritto agli organi competenti ogni atto relativo al possesso e restituire prontamente il bene quando l'ordine di dissequestro lo impone, anche per evitare di essere ritenuti responsabili penalmente.

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