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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33059/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Milano. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 27/02/2025. La Corte di cassazione ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo avvalersi di un difensore munito di specifica abilitazione. Da ciò è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    La norma, come modificata dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, non consente più all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata mediante ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    La modifica legislativa richiama la necessità della difesa tecnica nel ricorso per cassazione proposto dall'imputato.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato non è proponibile personalmente, essendo necessaria la ministerialità del difensore abilitato.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato integra una causa di inammissibilità rilevabile senza formalità di rito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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