Cassazione Penale, Sentenza n. 14932/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze (individuate come a), b) e c)). Il motivo principale del ricorso era la presunta violazione del giudicato in executivis: secondo il ricorrente i reati già unificati in precedenza non potevano essere riconsiderati in termini di continuazione con segmenti successivi della stessa condotta associativa, e ciò avrebbe prodotto un effetto paradossalmente favorevole per il condannato. Si denunciava altresì la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto, poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe fornito argomentazioni generiche (riferendosi alle "modalità di esecuzione" e all'identità dei luoghi) senza una specifica analisi dell'epoca e dei profili di autonomia delle condotte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Ha ritenuto incontestate le unificazioni già operate in sede esecutiva e di merito e ha confermato il riconoscimento della continuazione tra le sentenze a), b) e c). Il giudice dell'esecuzione ha considerato più grave il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) giudicato con la sentenza c), ha dichiarato intangibile l'aumento di pena di due anni già determinato dal giudice del merito per il reato 416-bis del 2009 e ha applicato, in relazione alle sentenze a) e b), ulteriori aumenti ex art. 81 cod. pen. (complessivamente un anno), così rideterminando la pena unica complessiva in ventitré anni di reclusione. La Corte ha motivato anche sul principio di "transitività" della continuazione: se il giudice riconosce la continuazione tra reati di cui alcuni erano già stati unificati con altri reati, l'effetto della continuazione si estende a tutti i reati della serie, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Norma procedurale utilizzata quale fondamento per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ha valutato la domanda ai sensi di tale articolo.
Reato di associazione mafiosa centrale nella vicenda; la Corte ha ritenuto che i diversi segmenti di partecipazione associativa (anteriore e successivo) possano essere messi in continuazione con i reati fine, e ha considerato il reato 416-bis come quello più grave ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Norma che disciplina l'unificazione delle pene e gli aumenti applicabili per la continuazione; la Corte ha confermato che aumenti già operati dal giudice del merito possono essere intangibili in sede esecutiva, ma ha applicato ulteriori aumenti complessivi dovuti al riconoscimento della continuazione estesa.
Articolo richiamato nelle sentenze di condanna originarie per la partecipazione e concorso nei reati; non oggetto di specifica discussione nella decisione sulla continuazione, ma parte del quadro fattuale.
Richiamato nelle sentenze originarie (circostanze aggravanti/elementi di concorso); non è stata fornita una interpretazione autonoma nella decisione sulla continuazione.
Reato di estorsione indicato tra i reati fine; la Corte ha ritenuto che le estorsioni possano integrarsi nella continuità programmata dell'associazione e dunque concorrere alla determinazione complessiva della pena.
art. 12-quinquies d.lgs. 306/1992
Norma richiamata nelle sentenze di merito per il trasferimento fraudolento di valori; considerata come reato fine integrabile nella dinamica associativa valutata ai fini della continuazione.
Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017 (Andreoli), Rv. 271401
Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, Rv. 271401
Giurisprudenza citata dalla Corte che enuncia il principio di 'transitività' della continuazione: se un reato è dichiarato in continuazione con un secondo reato che a sua volta era stato unificato con altri, l'effetto della continuazione si estende a tutti i reati della serie.
Massime di principio
- La continuazione può ricomprendere anche segmenti successivi della medesima partecipazione associativa: un reato associativo, se proseguito nel tempo, può essere considerato in continuazione con reati antecedenti o successivi purché sussista identità della genesi programmatica, modalità o luogo.
- Principio di transitività della continuazione: se il giudice riconosce la continuazione tra reati alcuni dei quali erano già stati unificati con altri, l'effetto del riconoscimento si estende a tutta la serie di reati unificati, con conseguente rideterminazione complessiva della pena.
- Gli aumenti di pena già fissati dal giudice del merito per reati precedentemente unificati possono essere considerati intangibili in sede esecutiva, ma il riconoscimento di una nuova continuazione può comunque comportare la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
- Per contestare il riconoscimento della continuazione con successo il ricorrente deve dimostrare un vizio logico-giuridico concreto nella motivazione o la violazione del giudicato: mere affermazioni generiche sulla carenza di specifiche considerazioni temporali non sono necessariamente sufficienti se la valutazione complessiva dei fatti mostra identità di programma e modalità.
- Nell'analisi della continuazione il giudice deve considerare epoca, modalità, luoghi e ruolo dell'agente; la presenza di elementi che evidenziano che i reati fine erano strumenti della stessa strategia associativa rafforza il riconoscimento della continuazione.
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