Cassazione Civile, Ordinanza n. 34209/2025 del 26/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale pronunciato tra un consorzio industriale territoriale e una società privata. Il consorzio ha impugnato davanti alla Corte d'appello il lodo, ma l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine lungo di 180 giorni previsto dall'art. 209 del d.lgs. n. 50/2016, ritenuto decorrere dalla data in cui il presidente del collegio arbitrale aveva trasmesso via PEC alla Camera arbitrale copia del lodo ai fini del deposito. Contro tale decisione il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 209, commi 13 e 14, d.lgs. n. 50/2016, sostenendo che il termine per impugnare dovesse decorrere non dalla mera trasmissione alla Camera arbitrale, ma dal successivo perfezionamento del deposito presso la Camera stessa, dopo il relativo procedimento interno; 2) falsa applicazione dell'art. 153, terzo comma, c.p.c., lamentando il rigetto o comunque l'omessa motivazione sulla richiesta di rimessione in termini, formulata per l'incertezza della disciplina e per l'affidamento riposto nella diversa decorrenza del termine; 3) falsa applicazione dell'art. 829, primo comma, c.p.c., deducendo l'inesistenza o nullità radicale del lodo per asserita inesistenza della clausola compromissoria ovvero per estraneità della materia alla compromettibilità in arbitri. Dopo il ricorso e il controricorso, le parti hanno però depositato un atto congiunto di rinuncia e accettazione, dando atto di aver definito bonariamente la controversia.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché, nelle more, le parti hanno depositato rinuncia al ricorso e contestuale accettazione. In applicazione degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha disposto la compensazione delle spese, in conformità all'accordo tra le parti, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale previsione non si applica nei casi di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 209 d.lgs. n. 50/2016
La ricorrente sosteneva che il termine per impugnare il lodo decorresse solo dal perfezionamento del deposito presso la Camera arbitrale; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che decorresse dalla trasmissione del lodo alla Camera arbitrale ai fini del deposito.
Invocato per la rimessione in termini in ragione dell'incertezza sulla decorrenza del termine di impugnazione e dell'affidamento della parte sulla diversa interpretazione della norma.
Invocato per sostenere l'inesistenza o nullità radicale del lodo per difetto della clausola compromissoria o per non compromettibilità della materia.
Richiamato quale base processuale dell'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Richiamato per la rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente.
Richiamato per la declaratoria di estinzione del processo di cassazione a seguito di rinuncia accettata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei casi di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il processo si estingue e il giudice non esamina i motivi di impugnazione.
- Nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per le ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
- In tema di impugnazione del lodo arbitrale nel regime del codice dei contratti pubblici, la questione della decorrenza del termine lungo può dipendere dalla corretta individuazione del momento in cui il deposito del lodo si perfeziona presso la Camera arbitrale.
- La richiesta di rimessione in termini presuppone la deduzione di un effettivo impedimento non imputabile alla parte; l'errore interpretativo sulla decorrenza di un termine, da solo, non viene qui scrutinato nel merito perché il giudizio è stato estinto.
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