Cassazione Penale, Ordinanza n. 24339/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per furto aggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che fosse fondata su meri indizi. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la valutazione della prova indiziaria deve essere globale e unitaria, non atomistica, e che nella specie la sentenza impugnata aveva seguito correttamente tale metodo, con motivazione completa e priva di aporie. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la determinazione della pena base e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p., come avvenuto nel caso concreto.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi nei limiti legali.
Richiamato come criterio per la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti per la commisurazione sanzionatoria.
Massime di principio
- In tema di prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica dei singoli indizi né a una loro mera sommatoria, ma deve esaminarli singolarmente e poi complessivamente, verificando che gli elementi certi, in una lettura unitaria, conducano alla responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
- La motivazione sulla responsabilità è adeguata quando valorizza correttamente gli indizi secondo un percorso logico completo, esaustivo e privo di aporie, anche se la prova è essenzialmente indiziaria.
- La determinazione della pena base, così come gli aumenti o le diminuzioni connessi a circostanze aggravanti o attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e conforme agli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito dia conto, in modo non apparente, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
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