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Ordinanza

Ordinanza n. 658/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del giudizio di “non idoneità” e del relativo punteggio insufficiente attribuiti al ricorrente all’esito della prova orale sostenuta in data 27 ottobre 2025, nell’ambito del “Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026”; - del processo verbale n. 71 del 27 ottobre 2025, redatto dalle Sottocommissioni per la valutazione delle prove d’esame, nella parte in cui attesta le modalità di svolgimento della prova orale e riporta la valutazione negativa del ricorrente pari a 8,67, senza un’adeguata motivazione e in violazione del principio di pubblicità delle sedute, esibito al ricorrente all’esito di apposita istanza di accesso agli atti il 20 novembre 2025; - del documento recante “pubblicazione dei criteri di valutazione della prova orale”, ove e per quanto ritenuto lesivo, nella parte in cui fissa criteri di valutazione generici e non parametrati; - ove occorrer possa, dell’art. 18 del bando con il quale è stato indetto il «Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026», che disciplina lo svolgimento della prova orale; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026»; -della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente. PER L’ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI ex art. 55 c.p.a., volte alla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire la riedizione della prova orale del ricorrente o, in subordine, l’ammissione con riserva dello stesso alle fasi successive del concorso; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a ottenere la ripetizione della prova orale dinanzi a una Commissione in diversa composizione, previa puntuale parametrazione dei criteri di valutazione e nel rispetto del principio di pubblicità della seduta, o, in subordine, ad essere ammesso al corso di formazione; NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione del provvedimento di ammissione del ricorrente alla ripetizione della prova orale e, all’esito positivo, al corso di formazione, ovvero, in via subordinata, per equivalente, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Giustizia amministrativa202516016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e punteggio insufficiente attribuiti alla prova orale del concorso, unitamente al relativo verbale e ai criteri di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, il punteggio di 8,67 e il verbale della prova orale sostenuta il 27 ottobre 2025, deducendo l'illegittimità della valutazione per difetto di motivazione, violazione del principio di pubblicità delle sedute e genericità o mancata adeguata parametrizzazione dei criteri di valutazione della prova orale. Ha inoltre contestato, ove occorrente, la disciplina del bando relativa allo svolgimento della prova, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti, la ripetizione della prova dinanzi a una commissione diversa o l'ammissione con riserva alle fasi successive. In via di accertamento e risarcitoria ha chiesto la ripetizione della prova e l'ammissione al corso, ovvero il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, che il ricorso non apparisse fondato alla luce dell'indirizzo consolidato secondo cui, per la prova orale, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio quando la commissione abbia previamente stabilito criteri di massima sufficientemente indicativi delle modalità di graduazione del voto. Nel caso concreto, tali criteri risultavano predeterminati e comprendevano, tra gli altri, pertinenza, correttezza linguistica, conoscenza degli argomenti, livello di approfondimento e capacità di sintesi. Quanto al periculum in mora, il danno allegato non è stato ritenuto adeguatamente comprovato nella sua gravità e irreparabilità, essendo considerato integralmente risarcibile in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, anche mediante gli obblighi conformativi dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto l'istanza.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, non definita nel merito con l'ordinanza cautelare.

  • art. 18 del bando di concorso

    Disciplina lo svolgimento della prova orale ed è stato impugnato dal ricorrente ove ritenuto lesivo; l'ordinanza non ne esamina autonomamente la legittimità.

Massime di principio

  • Nella prova orale di un concorso pubblico, il voto numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio di idoneità o non idoneità quando la commissione abbia previamente predeterminato criteri di massima sufficientemente specifici e indicativi delle modalità di graduazione della valutazione.
  • In sede cautelare, la contestazione della motivazione numerica della prova orale non presenta un idoneo fumus boni iuris quando risultino previamente stabiliti criteri valutativi quali pertinenza, correttezza linguistica, conoscenza degli argomenti, livello di approfondimento e capacità di sintesi.
  • Il periculum in mora non è sufficientemente dimostrato quando il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione a una fase concorsuale o formativa possa essere integralmente ristorato, in caso di accoglimento nel merito, mediante risarcimento e obblighi conformativi dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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