Cassazione Penale, Sentenza n. 12898/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la determinazione della durata delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione convertite in misura temporanea) decisa dalla Corte di appello di Venezia nel giudizio di rinvio. Il motivo dedotto è l'assenza grafica e sostanziale di motivazione: la Corte territoriale ha fissato la durata delle pene accessorie al massimo edittale di cinque anni con argomentazioni generiche sulla gravità dei fatti (entità delle somme e intensità del dolo), senza confrontarsi con la memoria difensiva depositata il 20/10/2025 che riportava elementi favorevoli (condotte risarcitorie, parziali assoluzioni, ridotto quantum della pena principale a seguito del concordato). La difesa sostiene che la Corte non ha applicato i criteri dell'art. 133 cod. pen. né fornito motivazione specifica richiesta quando la durata supera la media edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha accolto che la durata delle pene accessorie determinate al massimo edittale richiedeva una motivazione specifica e analitica sui parametri soggettivi e oggettivi ex art. 133 cod. pen., soprattutto in presenza di evidente disparità tra pena principale (2 anni e 10 mesi, dopo concordato) e pene accessorie fissate al massimo. Poiché la Corte di appello non ha menzionato né valutato la memoria difensiva né spiegato il percorso argomentativo, la motivazione è stata ritenuta carente. La sentenza impugnata è quindi annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie e il giudizio è rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alle formalità del procedimento; rilevante per la correttezza della trattazione ma non centrale sul merito della determinazione delle pene accessorie.
Previsione sul concordato in sede di appello; nel caso ha determinato la riduzione della pena principale in sede di appello e costituisce contesto fattuale rilevante ai fini della commisurazione delle pene accessorie.
Criterio fondamentale per la determinazione della durata delle pene quando la legge non fissa una misura certa: il giudice deve valutare i parametri soggettivi e oggettivi (gravità del fatto, personalità del colpevole, finalità rieducativa, retributiva e preventiva). Se la durata è commisurata al di sopra della media edittale è richiesta motivazione specifica e più stringente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (SU, n. 28910 del 28/02/2019 - Suraci; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 - Maddem; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - Retrosi)
Giurisprudenza consolidata che precisa l'obbligo di motivazione quando si fissano pene accessorie in misura superiore alla media edittale e la necessità di valutare la funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena; conferma che la genericità argomentativa non è sufficiente.
Massime di principio
- La determinazione della durata delle pene accessorie deve rispettare i criteri dell'art. 133 cod. pen.: il giudice deve motivare il bilanciamento tra parametri soggettivi e oggettivi e le finalità della pena.
- Quando la durata delle pene accessorie è fissata in misura superiore alla media edittale (o al massimo edittale), è necessaria una motivazione più precisa e stringente che giustifichi il superamento della misura media.
- Il giudice deve espressamente considerare e motivare in sentenza le deduzioni e gli elementi documentali prodotti dalle parti, inclusa la memoria difensiva; la mancata menzione o valutazione di elementi favorevoli del difensore può integrare carenza di motivazione.
- In presenza di un marcato scarto tra entità della pena principale e durata delle pene accessorie, il giudice deve spiegare la coerenza interna del trattamento sanzionatorio per evitare contraddizioni e tutelare il principio di proporzionalità.
- La Cassazione, in caso di carenza motivazionale limitata alla determinazione delle pene accessorie, annulla il provvedimento solo su quel punto e rinvia per nuovo esame ad altra sezione del giudice di merito affinché colmi la lacuna argomentativa.
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