Sentenza n. 990/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Macerata Prot. -OMISSIS- del 09/06/2025 e notificato al ricorrente in pari data a mezzo pec, con il quale veniva disposta la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato per un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo violazione e falsa applicazione del DPCM 21 dicembre 2021, rectius DPCM 27 settembre 2023, difetto di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, l'istanza era stata presentata dopo dodici giorni lavorativi dalla richiesta al Centro per l'Impiego, anziché dopo i quindici giorni allora previsti dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente sosteneva che tale irregolarità fosse sanabile e non potesse giustificare la revoca, anche perché aveva successivamente prodotto un'autocertificazione attestante l'assenza di riscontro del Centro per l'Impiego. Contestava inoltre le ulteriori valutazioni dell'Ispettorato del Lavoro, relative a presunte contraddizioni circa l'effettiva necessità di assumere il lavoratore straniero e la difformità tra le condizioni contrattuali indicate nella domanda e le dichiarazioni rese in sede ispettiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Quanto al termine di quindici giorni lavorativi per la verifica presso il Centro per l'Impiego, il Collegio ha ritenuto che la presentazione anticipata dell'istanza, dopo dodici giorni, costituisse un'irregolarità amministrativa sanabile e non una causa decadenziale idonea a giustificare la revoca del nulla osta. Ha valorizzato sia l'autocertificazione successivamente prodotta, sia il fatto che il silenzio del Centro per l'Impiego fosse perdurato ben oltre il termine previsto, sia la successiva riduzione legislativa del termine a otto giorni ad opera dell'art. 22, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, quale elemento significativo dell'interpretazione della disciplina. Il giudice ha inoltre richiamato il favor dell'ordinamento dell'immigrazione per il rilascio dei titoli, escludendo che l'amministrazione potesse ricavare un termine decadenziale non coerente con l'impianto normativo. Quanto agli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro, il TAR ha rilevato che le dichiarazioni acquisite evidenziavano soltanto possibili contraddizioni o esigenze di approfondimento sulla procedura, senza contestare concretamente la sussistenza dei presupposti normativi per l'assunzione del lavoratore straniero né indicare una violazione della normativa applicabile. La motivazione della revoca è stata quindi ritenuta inadeguata e non conforme a una corretta interpretazione della disciplina. Le spese sono state compensate per la novità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Per la disciplina applicabile alle domande presentate ai sensi del DPCM 27 settembre 2023, l'istanza di nulla osta può essere presentata dopo il decorso di quindici giorni lavorativi dalla richiesta al Centro per l'Impiego, in assenza di riscontro.
art. 22, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina successiva considera esperita con esito negativo la verifica se il Centro per l'Impiego non comunica la disponibilità di lavoratori entro otto giorni dalla richiesta; la modifica è stata valorizzata dal giudice come elemento significativo per escludere una lettura eccessivamente rigida del precedente termine di quindici giorni.
d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Ha ridotto da quindici a otto giorni il termine rilevante per la verifica presso il Centro per l'Impiego.
DPCM 27 settembre 2023
Disciplina richiamata per la procedura di ingresso dei lavoratori stranieri e per il termine relativo alla verifica della disponibilità di lavoratori presso il Centro per l'Impiego.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di lavoratori stranieri, la presentazione dell'istanza dopo dodici giorni lavorativi dalla richiesta al Centro per l'Impiego, anziché dopo i quindici giorni previsti dalla disciplina applicabile, costituisce un'irregolarità amministrativa sanabile e non determina automaticamente la revoca del nulla osta, quando sia comunque attestata l'assenza di riscontro del Centro per l'Impiego.
- Il silenzio protratto del Centro per l'Impiego, decorso un periodo superiore al termine normativamente previsto, può equivalere sostanzialmente alla verifica negativa dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, purché non emergano contestazioni circa l'effettiva assenza di riscontro.
- La revoca di un nulla osta già rilasciato non può essere fondata su generiche contraddizioni o su rilievi meramente esplorativi circa l'effettiva necessità di assumere un lavoratore straniero; occorre una concreta contestazione della sussistenza dei presupposti normativi per il rilascio o di una violazione della disciplina applicabile.
- In materia di ingresso dei lavoratori stranieri, l'amministrazione non può ricavare termini decadenziali non espressamente previsti o non coerenti con l'impianto complessivo della disciplina, orientata a non precludere il rilascio del titolo per irregolarità amministrative sanabili in assenza di ulteriori e più gravi elementi ostativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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