Cassazione Civile, Ordinanza n. 19915/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando che tale soluzione era concordata tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2004, i ricavi di una società, con conseguente recupero a tassazione di maggiori imposte dirette e IVA, oltre accessori. La società aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso, e la Commissione tributaria regionale aveva a sua volta accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando i rilievi fiscali per una parte delle contestazioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nel corso del giudizio ha poi comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193 del 2016 e di avervi adempiuto, chiedendo l'estinzione del processo. L'Agenzia delle Entrate, preso atto della definizione della lite, ha chiesto a sua volta la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato come base della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito e in base alla quale è stata richiesta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria risulta definita mediante adesione e adempimento a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di concorde richiesta delle parti conseguente alla definizione della lite, le spese di giudizio possono essere compensate.
- La sopravvenuta definizione della pretesa tributaria assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione nel merito.
Come è indicizzato
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