Cassazione Penale, Ordinanza n. 23902/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente rivalutativo e privo di un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore di un detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di un permesso premio disposto dal Magistrato di sorveglianza di Frosinone. La decisione impugnata aveva valorizzato, da un lato, il precedente ritardo con cui il detenuto era rientrato da un permesso e, dall'altro, il fatto che il permesso sarebbe stato fruito presso il domicilio della madre, situato accanto alla persona offesa del reato in esecuzione, la quale aveva manifestato timore per gli atteggiamenti aggressivi del condannato. Nel ricorso si contestava sostanzialmente questa valutazione, insistendo sulla giustificazione del precedente ritardo; la Corte rileva però che il motivo non si confronta con la motivazione dell'ordinanza e mira solo a ottenere una diversa lettura dei fatti.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del merito o una lettura alternativa degli elementi di fatto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Nel procedimento di sorveglianza, il diniego di un permesso premio può essere fondato su elementi sintomatici di inaffidabilità del detenuto, quali il mancato rispetto di precedenti prescrizioni di rientro e le ragioni di tutela della persona offesa.
- La deduzione difensiva che giustifichi un singolo episodio non è sufficiente se non incide sulla ratio decidendi complessiva posta a base del rigetto del beneficio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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