Sentenza n. 10/2026 - Potenza, Sezione 1
per l’accertamento - dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, sull’istanza di A.U. ex art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 387/2003 presentata dalla società ricorrente il 5.12.2019, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Sant’Eustachio” avente potenza nominale pari a 19,98 MW, sito nel comune di Matera; - per la condanna della Regione Basilicata a ogni adempimento conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio dell'autorizzazione unica regionale aveva soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, consistente nel conseguimento del titolo autorizzatorio. Ha disposto l'irripetibilità delle spese di lite, ponendo tuttavia a carico della Regione Basilicata il rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente corrisposta.
Atto impugnato: silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, sull'istanza di autorizzazione unica ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, presentata il 5 dicembre 2019 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,98 MW nel Comune di Matera, nonché la condanna della Regione agli adempimenti conseguenti. Nel corso del giudizio la Regione ha rilasciato l'autorizzazione unica con determinazione dirigenziale n. 1411 del 26 settembre 2025.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale fondamento dell'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza autorizzatoria.
art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003
La disposizione disciplina il procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili; il rilascio del titolo da parte della Regione ha soddisfatto la pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto l'accertamento del silenzio-assenso e gli adempimenti conseguenti, l'amministrazione rilascia il titolo autorizzatorio richiesto, la pretesa sostanziale del ricorrente deve ritenersi soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal rilascio, da parte dell'amministrazione, del titolo richiesto, le spese possono essere dichiarate irripetibili, con distinto rimborso del contributo unificato a carico dell'amministrazione nella misura effettivamente corrisposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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