Sentenza del 09/11/2016 n. 22739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della CTR di Napoli, sostenendo che la maggiore imposta richiesta derivasse da un errore materiale del consulente, il quale aveva trasmesso telematicamente una dichiarazione con un reddito superiore a quello indicato nella dichiarazione cartacea prodotta in giudizio. Deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione, affermando che la dichiarazione dei redditi fosse emendabile e che la copia della dichiarazione prodotta, non contestata dall'Ufficio, fosse sufficiente a dimostrare l'errore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della CTR. Ha riconosciuto che il contribuente può contestare in giudizio anche errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione dei redditi, poiché essa non costituisce una confessione né la fonte dell'obbligazione tributaria. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare concretamente l'inesistenza, totale o parziale, del reddito dichiarato. Nel caso concreto, la semplice copia informale, priva di firma e di autenticità, non accompagnata da documentazione contabile o da altri elementi probatori, è stata ritenuta insufficiente. Z.A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
La dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini previsti dall'art. 43 quando è diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione.
Il termine previsto per l'accertamento delimita la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore dell'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8
La dichiarazione integrativa può essere presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un danno per la pubblica amministrazione.
Consente la correzione di errori dichiarativi sfavorevoli all'Erario entro i limiti temporali applicabili.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
La dichiarazione integrativa può essere utilizzata per emendare errori od omissioni in danno del contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è soggetta a uno specifico termine, ferma restando la possibilità di chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento o di contestare la pretesa in giudizio.
Principio costituzionale della capacità contributiva
Il contribuente non può essere assoggettato a imposta su redditi inesistenti o superiori a quelli effettivamente realizzati, anche se l'errore è stato inserito nella dichiarazione. Spetta però al contribuente fornire una prova adeguata dell'errore e dell'effettiva situazione reddituale.
Cass., Sezioni Unite, n. 13378 del 30 giugno 2016
La dichiarazione dei redditi è emendabile anche in sede contenziosa; tuttavia, l'esercizio di tale facoltà non esonera il contribuente dall'onere di provare l'errore e l'inesistenza, totale o parziale, del presupposto d'imposta.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi non è una confessione irrevocabile: il contribuente può correggere o contestare errori materiali o giuridici anche durante il giudizio tributario.
- L'emendabilità della dichiarazione non comporta automaticamente l'annullamento della pretesa fiscale: chi invoca l'errore deve fornire prove documentali attendibili e sufficienti.
- Una copia informale, non firmata o non autenticata, se isolata e non supportata da scritture contabili, fatture, registri o altra documentazione, normalmente non è sufficiente a superare la dichiarazione telematica acquisita dall'Amministrazione.
- In caso di errore dichiarativo, è opportuno presentare tempestivamente una dichiarazione integrativa o un'istanza di rimborso, senza perdere la possibilità di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria.
- La contestazione giudiziale deve dimostrare sia l'esistenza dell'errore sia il corretto ammontare del reddito o dell'imposta, non limitandosi ad affermare che la dichiarazione trasmessa era sbagliata.
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