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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1874/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, consulente fiscale presso GE.Consulting s.r.l., era indagata per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e evasione fiscale (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000). L'accusa la riteneva ideatrice di uno schema fraudolento consistente nel depauperare imprese fortemente indebitate verso il fisco, cedere il capitale sociale a "teste di legno" (prevalentemente nullatenenti e con precedenti) e trasferire beni, avviamento, dipendenti e relazioni commerciali in società neo-costituite con analogo oggetto, rendendo inefficace la procedura di riscossione. Il Tribunale di Massa aveva disposto gli arresti domiciliari; il Tribunale del Riesame aveva rigettato il reclamo. In Cassazione la difesa ha impugnato l'ordinanza per (i) errata interpretazione dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000 circa il requisito della fraudolenza; (ii) errata interpretazione delle norme fallimentari (artt. 216-233 L.F.), sostenendo l'insussistenza del fallimento al momento del provvedimento e l'irrilevanza penale dello schema per società di capitali; (iii) violazione di legge circa il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.), invocando decorso del tempo, decesso del principale coautore, condizioni delle società e proponendo misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il reclamo contro la misura degli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della congruenza e coerenza logica della motivazione e che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata fornisce una motivazione ampia, puntuale e priva di palesi errori logici. In particolare la Corte ha condiviso che: (i) il reato previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000 non è fondato sul mero mancato pagamento delle imposte, ma sulla complessa operazione fraudolenta (vendita simulata, spoglio delle risorse, cessione a teste di legno) idonea a rendere inefficace la riscossione; (ii) le società coinvolte risultavano dichiarate fallite prima del titolo cautelare; (iii) la qualità di società a responsabilità limitata non esclude responsabilità penale degli organi sociali né la rilevanza dello schema descritto; (iv) sussisteva il pericolo concreto di reiterazione sulla base di intercettazioni, della persistenza di attività professionali connesse e della recente costituzione di nuova società con caratteristiche analoghe. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a titolo di versamento alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il reato richiede atti simulati o fraudolenti volti a occultare beni e rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva; non si basa sul mero mancato pagamento delle imposte ma su operazioni idonee ex ante a ostacolare il recupero tributario.

  • artt. 216-233 Legge Fallimentare

    Norme sul fallimento cui il giudice ha fatto riferimento per accertare lo stato di decozione delle società; la declaratoria di fallimento era stata pronunciata prima dell'adozione della misura cautelare e non esclude responsabilità penale degli amministratori o degli artefici dello schema.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Consente misure cautelari quando sussiste pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie; il Tribunale ha valutato la ricorrenza di tali esigenze sulla base di intercettazioni e di condotte recenti.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Limita il controllo della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame: la Corte di legittimità non può riformulare la ricostruzione dei fatti né rivalutare le prove, ma deve verificare la congruità e l'assenza di palesi illogicità nella motivazione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità e la possibilità di disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per condannare la ricorrente a €3.000,00.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruenza e coerenza logica della motivazione: non è consentita una riconsiderazione del merito o delle singole valutazioni di prova.
  • L'art. 11 D.Lgs. 74/2000 è un reato di pericolo fiscale: occorrono atti simulati o fraudolenti (es. depauperamento, vendite simulate, cessioni a "teste di legno") concretamente idonei, valutati ex ante, a rendere inefficace l'attività di recupero tributario.
  • La forma societaria (es. SRL) non esclude l'integrazione di reati fallimentari o fiscali: amministratori, organizzatori o ideatori di schemi fraudolenti possono essere penalmente responsabili anche se il veicolo è una società di capitali.
  • Per giustificare misure cautelari fondate sul pericolo di reiterazione è sufficiente un quadro probatorio che dimostri: piani delittuosi recenti (intercettazioni), continuità di attività professionale utile alla reiterazione, costituzione di nuove entità con caratteristiche analoghe.
  • Misure meno afflittive (es. interdittive o divieto di comunicare) possono essere valutate, ma il giudice può ritenere necessario un presidio più incisivo se esistono elementi che indicano coordinamento e riproposizione sistematica dello schema illecito.

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