Cassazione Penale, Sentenza n. 28264/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di rideterminazione della pena per continuazione tra fatti oggetto di tre sentenze irrevocabili, ha applicato l'art. 81 c.p. e ha rideterminato la pena complessiva in anni undici, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione, considerando come reato più grave l'associazione di tipo mafioso e applicando aumenti per rapina aggravata ed estorsione aggravata, oltre a mantenere l'aumento già operato per un ulteriore reato-satellite. Il condannato ha proposto ricorso deducendo un vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., sostenendo che gli aumenti per rapina ed estorsione fossero stati motivati in modo apparente e generico e che la quantificazione complessiva della pena fosse irragionevole. Nel corso del giudizio di legittimità il sostituto procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla motivazione degli aumenti di pena in continuazione. Ha giudicato congrua e adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva richiamato la gravità dei fatti, le modalità efferate della rapina e la protrazione temporale della condotta estorsiva. Ha inoltre osservato che, pur essendo errata l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la quantificazione dell'aumento per un reato-satellite dovesse coincidere con quella del giudice della cognizione, nel caso concreto l'aumento non aveva superato il limite fissato dalla sentenza irrevocabile, sicché la decisione non era sindacabile in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione applicata per rideterminare la pena complessiva tra reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili.
Parametro per la commisurazione della pena e degli aumenti in continuazione, con controllo di non manifesta irragionevolezza della motivazione.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale base del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01
La motivazione sugli aumenti per i reati satellite deve dare conto specificamente delle ragioni riferite ai singoli reati.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735 - 01
Nel giudizio di esecuzione la quantificazione degli aumenti per i reati satellite può essere diversa da quella del giudice della cognizione, purché non superi il limite fissato dalla sentenza irrevocabile di condanna.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la rideterminazione della pena per continuazione può comportare la riconsiderazione degli aumenti relativi ai reati satellite, ma tali aumenti non possono mai eccedere quelli stabiliti con la sentenza irrevocabile di condanna.
- La motivazione sulla determinazione degli aumenti ex art. 81 c.p. è sufficiente quando esplicita, per ciascun reato satellite, gli elementi fattuali che giustificano la misura dell'aumento, come la gravità del fatto, le modalità esecutive e la durata della condotta.
- Il controllo di legittimità sulla quantificazione della pena non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, non manifestamente irragionevole e rispettosa del principio di proporzionalità.
- L'eventuale erronea affermazione di principio contenuta nell'ordinanza esecutiva non comporta annullamento se la concreta quantificazione della pena resta entro i limiti consentiti dal titolo esecutivo e non determina un superamento del massimo già fissato.
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