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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00063/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, in estensione, di una presunta supersocietà di fatto composta da una società già fallita e da più soggetti, persone fisiche e società di capitali. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della supersocietà, valorizzando una serie di indici presuntivi: cessioni di rami d'azienda a corrispettivo irrisorio o senza corrispettivo, assunzione artificiosa di passività, stretti legami familiari tra gli amministratori, svolgimento delle attività in opifici vicini, fideiussioni in favore della società fallita, coincidenza o contiguità delle sedi legali e utilizzo del medesimo professionista. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi sostanzialmente identici: 1) violazione dell'art. 6 l. fall. per avere il giudice dichiarato il fallimento di una 'nuova' supersocietà diversa da quella originariamente indicata nell'istanza ex art. 147 l. fall., con mutamento di petitum e causa petendi e lesione del contraddittorio; 2) violazione dell'art. 147, comma 5, l. fall. e vizio motivazionale, sostenendo che gli elementi raccolti descrivevano, semmai, una holding di fatto e non una supersocietà di fatto, e che mancasse la prova rigorosa del comune intento sociale; 3) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione sulla prova dell'autonomo stato di insolvenza della presunta supersocietà, ritenendo insufficiente il solo richiamo al passivo della società già fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi è stato alcun mutamento degli elementi identificativi della domanda né una dichiarazione di fallimento d'ufficio: tutti i soggetti poi dichiarati falliti erano stati già indicati nell'istanza di estensione, e il fatto che uno dei nominativi originari sia stato poi escluso per difetto della qualità di socio non ha determinato la nascita di una 'società nuova'. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare un nuovo esame del merito, in contrasto con i limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque privo di una confutazione concreta degli elementi presuntivi valorizzati dal giudice di merito; inoltre ha precisato che l'eventuale abuso della società da parte di alcuni partecipi non esclude, di per sé, la configurabilità di un rapporto societario di fatto. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello, letta nel complesso la motivazione, aveva di fatto accertato un autonomo stato di insolvenza della supersocietà, desumibile dal meccanismo di svuotamento della società fallita e di trasferimento delle attività a beneficio dei soci di fatto. Il ricorso è quindi stato respinto in limine e i ricorrenti, insieme al controricorrente che aveva aderito al ricorso, sono stati condannati alle spese in favore del fallimento controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 6 l. fall.

    La parte ricorrente ne invocava la violazione per sostenere che il fallimento fosse stato dichiarato d'ufficio e su una domanda modificata; la Corte ha escluso la violazione, rilevando che i soggetti poi falliti erano già compresi nell'istanza di estensione e che il contraddittorio era stato rispettato.

  • art. 147 l. fall.

    È richiamato come base per l'estensione del fallimento alla supersocietà di fatto e ai soci; la Corte conferma che la sussistenza del rapporto societario occulto e del suo stato di insolvenza può essere desunta da indici presuntivi convergenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un'anomalia motivazionale radicale, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio processuale per omessa motivazione ex art. 132 c.p.c.; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione, letta nel suo complesso, consentiva di comprendere l'accertamento dell'insolvenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è conforme al modello legale quando espone le ragioni del convincimento in modo da rendere intellegibile la ratio decidendi, anche se non esamina tutte le argomentazioni difensive.

Massime di principio

  • La domanda di estensione del fallimento non viene alterata se il giudice esclude taluni nominativi originariamente indicati nell'istanza e conferma gli altri, purché restino immutati i soggetti effettivamente evocati nel contraddittorio e la decisione non si traduca in una dichiarazione d'ufficio su un diverso centro soggettivo di imputazione.
  • La supersocietà di fatto può essere accertata attraverso un quadro di indizi convergenti che rivelino affectio societatis, esteriorizzazione verso i terzi e comune gestione economica; non è necessario un atto formale di costituzione.
  • L'eventuale abuso della società da parte di alcuni partecipi, o il fatto che la compagine abbia funzionato in modo opportunistico a beneficio di taluni soggetti, non esclude in astratto la sussistenza di un rapporto societario di fatto, specie se vi sia stata un'originaria adesione comune al progetto economico poi degenerato.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti stretti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o dell'anomalia motivazionale radicale; è inammissibile la censura che miri a una rivalutazione del materiale probatorio o a una diversa lettura delle presunzioni.
  • Ai fini dell'accertamento dell'insolvenza della supersocietà di fatto è sufficiente che il giudice di merito ricostruisca, anche implicitamente, un meccanismo unitario di assunzione dei debiti e trasferimento delle attività che renda il passivo della società formalmente fallita imputabile al sodalizio occulto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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