Sentenza n. 720/2026 - Napoli, Sezione 7
per esatta ottemperanza del giudicato formatosi con riferimento al Decreto di Accoglimento n. cronol. 1593/2020 del 24/06/2020, emesso in data 17.6.2020, dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, notificato in data 25.6.2020, non opposto ai sensi dell'art. 5/ter, L. n. 89/2001 - e, pertanto, passato in giudicato in data 27.7.2020, ovvero decorsi 30 giorni dalla cennata notifica reso all'esito del procedimento recante n. R.G.V.G. 1237/2020, avente ad oggetto “equa riparazione ex L. n. 89/2001”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento del titolo azionato da parte del Ministero, intervenuto nel corso del giudizio, ha integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito del giudizio.
Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto di accoglimento della Corte d’Appello di Napoli recante condanna al pagamento dell’equa riparazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esatta ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto di accoglimento n. 1593/2020 della Corte d’Appello di Napoli, relativo a un procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001. Il decreto, notificato il 25 giugno 2020 e non opposto, era passato in giudicato il 27 luglio 2020. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero della Giustizia ha provveduto, in data 22 ottobre 2025, al pagamento della sorte capitale e degli interessi dovuti. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
Il decreto di accoglimento in materia di equa riparazione, non opposto nel termine previsto, è divenuto definitivo e ha formato il titolo giudiziale azionato in sede di ottemperanza.
Costituisce la base normativa del procedimento di equa riparazione cui si riferiva il decreto della Corte d’Appello posto a fondamento dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale mediante il pagamento delle somme dovute, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’integrale soddisfacimento della pretesa azionata in ottemperanza può intervenire anche dopo la proposizione del ricorso; in tal caso il giudizio si definisce con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, anziché con l’ordine di esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →