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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13754/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/02/2022 con cui il Tribunale di Salerno - quale giudice dell'esecuzione - aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto con sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 19/04/2017. Il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, sostenendo che le cause ostative al riconoscimento della sospensione risultavano già annotate nel certificato penale acquisito nella fase di cognizione, per cui il giudice della cognizione era documentalmente a conoscenza delle annotazioni ostative e l'eventuale disconoscimento del beneficio doveva essere dedotto in sede di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 37345 del 23/04/2015) secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione stesso attestava che il certificato penale contenente le annotazioni ostative era stato acquisito in sede di cognizione, pertanto la concessione della sospensione costituiva un errore di giudizio che avrebbe dovuto essere censurato in sede di impugnazione. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 4, codice penale

    La norma disciplina le cause ostative alla sospensione condizionale della pena; la sua interpretazione nel caso concreto è stata che la sospensione non può essere legittimamente concessa se sussistono cause ostative documentali non conosciute dal giudice della cognizione.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Il principio enunciato è che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso in violazione dell'art. 164 c. 4 cod. pen. solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione; se invece erano note documentalmente, l'errore va dedotto in sede di impugnazione e non può essere sanato in sede esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando emergano cause ostative che non erano conosciute documentalmente dal giudice che ha concesso il beneficio.
  • Se le cause ostative erano annotate nel certificato penale o comunque documentalmente a disposizione del giudice della cognizione, la concessione della sospensione rappresenta un errore di giudizio che doveva essere impugnato nella fase cognitiva; la successiva revoca in esecuzione è illegittima.
  • Quando l'errore è dovuto alla mancata considerazione di documenti acquisiti in sede di cognizione, la Cassazione può annullare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione senza rinvio, segnalando l'esito al pubblico ministero competente.
  • In situazioni analoghe il difensore deve verificare tempestivamente la presenza di annotazioni ostative nel certificato penale e, se il giudice della cognizione ha comunque concesso la sospensione, valutare l'impugnazione in sede processuale appropriata piuttosto che attendere una successiva azione esecutiva.

Testo integrale

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