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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03318/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, medico specialista in igiene e medicina preventiva, è stato accusato di avere attestato falsamente di aver sottoposto a visita medica preventiva, con giudizio di idoneità al lavoro, due dipendenti della societa' Giardino degli Ulivi s.n.c. nei giorni 11 e 24 giugno 2021, su istigazione della titolare Vitobello Maria Assunta. In Cassazione ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza per omessa indicazione dell'atto ritenuto ideologicamente falso nella imputazione; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della condizione di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen., nonostante una confessione e circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura attiene alla completezza e determinazione dell'imputazione (art.429 c.p.p.), la quale pero' non era stata tempestivamente eccepita nei termini di legge (art.181 comma 3 e art.491 c.p.p.), con conseguente preclusione; inoltre non risultava contestata l'aggravante dell'atto fidefacente, e la giurisprudenza ha confermato che la dichiarazione di idoneita' al lavoro resa dal medico costituisce atto pubblico idoneo a configurare il reato di falso ideologico in atto pubblico. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'onere di allegazione della particolare tenuita' grava sull'imputato e che la Corte territoriale ha dato adeguata e non manifestamente illogica motivazione per negare l'art.131-bis, valorizzando la reiterazione della condotta, l'esposizione a rischio dei lavoratori e il rilievo del dolo per la posizione professionale dell'imputato. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che configura il reato di falso ideologico in atto pubblico; la Corte ha ritenuto che la condotta del medico rientri in tale fattispecie quando attesta falsamente di aver effettuato visite mediche preventive e di aver espresso idoneita', essendo tali attestazioni atti pubblici con funzione di accertamento e pubblicistica.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la condizione di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte ha ricordato che l'onere della prova e dell'allegazione dei presupposti e' a carico dell'imputato e che la valutazione negativa della tenuita' e' legittima se basata su elementi concreti quali reiterazione, esposizione a rischio e rilevanza del dolo.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Prevede la nullita' del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza o insufficiente indicazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la censura invocata dal ricorrente rientrasse in questa norma ma che la nullita' non era stata tempestivamente eccepita.

  • art. 181 comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce che talune nullita' del decreto che dispone il giudizio devono essere eccepite immediatamente e nei termini previsti; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare preclusa l'eccezione di indeterminatezza dell'imputazione.

  • art. 491 comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la preclusione delle nullita' indicate dall'art.181 se non eccepite nei termini; la Corte lo ha ritenuto motivo per non valutare l'eccezione tardiva del ricorrente relativa alla determinazione del capo di imputazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza evocato dalla difesa; la Corte ha distinto tale principio dalla questione dell'indeterminatezza dell'imputazione e ha ritenuto la censura non fondata nei termini processuali prospettati.

  • art. 476 comma 2 cod. pen. (richiamato nella giurisprudenza)

    Norma che riguarda il falso personale o l'aggravante dell'atto fidefacente; la Corte ha osservato che nel caso non risultava contestata l'aggravante dell'atto fidefacente e quindi le pronunce che trattano quell'ipotesi non si applicavano automaticamente.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)

    Riportata dalla sentenza: tale pronuncia stabilisce che per contestare l'aggravante dell'atto fidefacente il capo d'imputazione deve indicare la natura fidefacente; la Corte di Cassazione ha rilevato che tale aggravante non era stata contestata e percio' la pronuncia non ostava alla condanna per falso ideologico in atto pubblico nel caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 7538 del 24/09/2012 (P.)

    Richiamata per affermare che la dichiarazione di idoneita' al lavoro resa dal medico e' atto pubblico e che l'attestazione falsa di visite mediche rientra nel falso ideologico in atto pubblico quando il medico ha il dovere di accertare lo stato di salute mediante visita e controllo diretto.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 (Strongone)

    Richiamata in relazione all'onere dell'imputato nel chiedere l'applicazione dell'art.131-bis: la prova della particolare tenuita' e' a carico dell'imputato e richiede l'indicazione di elementi specifici.

Massime di principio

  • Per contestare l'indeterminatezza del capo di imputazione e ottenere la nullita' del decreto che dispone il giudizio e' necessario eccepire la nullita' nei termini previsti dagli artt.181 e 491 c.p.p.; altrimenti la censura e' preclusa.
  • La questione della correlazione tra imputazione e sentenza (art.521 c.p.p.) va distinta dalla completezza e determinazione dell'imputazione (art.429 c.p.p.); le difese devono individuare e proporre tempestivamente la specifica eccezione procedurale corretta.
  • Le attestazioni mediche di idoneita' al lavoro possono configurare atto pubblico: se rese falsamente dal medico sono valutate come falso ideologico in atto pubblico (art.479 c.p.), salvo che non sia stata specificamente contestata un'aggravante distinta.
  • Per ottenere la non punibilita' per particolare tenuita' (art.131-bis) l'onere probatorio e' dell'imputato che deve allegare elementi concreti e specifici; elementi negativi per l'applicazione sono la reiterazione, l'esposizione a rischio di terzi e il rilievo del dolo legato alla qualifica professionale.
  • La Corte di merito deve motivare concretamente i motivi per i quali esclude la tenuita' e tali motivazioni sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • In situazioni analoghe, le difese dovrebbero: a) eccepire immediatamente eventuali vizi di indeterminatezza dell'imputazione; b) documentare con elementi specifici la sussistenza dei presupposti per l'art.131-bis; c) preparare argomentazioni per dimostrare l'assenza di dolo e l'assenza di rischio concreto derivante dalla condotta.

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