Sentenza del 02/02/2018 n. 1231 - Comm. Trib. Prov. Catania
Riscossione - Società estinta - Inesistenza del soggetto passivo - Sussiste - Responsabilità dei soci - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento emesse nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle imprese. A seguito della riforma del diritto societario, l'art. 2495 c.c. attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione: da quel momento la società si estingue, non può più agire né essere convenuta e non può essere destinataria di nuovi atti. Gli eventuali debiti sociali si trasferiscono, secondo un fenomeno successorio, ai soci nei limiti di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione, oppure illimitatamente se erano soci illimitatamente responsabili. Il liquidatore può rispondere personalmente se il mancato pagamento è a lui imputabile.
La decisione
È stata affermata l'inesistenza del soggetto passivo societario dopo la cancellazione dal Registro delle imprese. Di conseguenza, l'iscrizione a ruolo e la cartella formate nei confronti della società estinta e a essa indirizzate sono nulle. L'Amministrazione finanziaria, per recuperare il credito, deve rivolgersi direttamente ai soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, oppure al liquidatore quando il mancato pagamento dipenda da una sua responsabilità. La responsabilità dei soci non comporta la reviviscenza della società, ma deriva dal subentro nei rapporti obbligatori residui.
Norme richiamate
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società e i creditori sociali insoddisfatti possono far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
La norma attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione della società: dopo tale momento la società non è più un soggetto giuridico destinatario di atti. Le obbligazioni residue possono essere fatte valere nei confronti dei soci o del liquidatore secondo i rispettivi presupposti e limiti.
Riforma del diritto societario che ha modificato l'art. 2495 c.c.
La riforma ha chiarito che la cancellazione dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società, con conseguente trasferimento dei rapporti obbligatori residui ai soci secondo un meccanismo successorio.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 6070/2013, n. 6071/2013 e n. 6072/2013
La giurisprudenza conferma che l'estinzione della società cancellata produce effetti sostanziali e processuali: la società non può più essere parte di un giudizio e i rapporti residui si trasferiscono ai soci o, ricorrendone i presupposti, al liquidatore.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, gli atti tributari non devono essere intestati alla società estinta: un ruolo o una cartella formati e notificati a essa sono viziati per inesistenza del soggetto passivo.
- L'estinzione della società non elimina automaticamente i debiti tributari: l'Amministrazione deve agire contro i soci, provando e rispettando il limite di quanto essi abbiano effettivamente riscosso dalla liquidazione.
- La responsabilità dei soci non è necessariamente illimitata: per i soci non illimitatamente responsabili opera, in linea generale, il limite delle somme ricevute in sede di liquidazione; per i soci illimitatamente responsabili può operare una responsabilità più ampia secondo il tipo societario e la disciplina applicabile.
- Il liquidatore può essere destinatario della pretesa solo quando il mancato pagamento del debito sia imputabile a una sua condotta colposa o dolosa, non per il solo fatto di aver ricoperto tale carica.
- La notifica di un atto alla società estinta non può essere automaticamente sanata individuando successivamente i soci: l'Amministrazione deve impostare la pretesa nei confronti dei soggetti effettivamente responsabili e motivare il relativo titolo di responsabilità.
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