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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29939/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/11/2025. Dal testo emerge solo che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un motivo congetturale, privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di adeguati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Non risultano dal testo i fatti specifici del processo né il reato originariamente contestato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura meramente congetturale, priva di specifica articolazione in diritto e priva di un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; la mera assertività o ipotesi non consente il controllo di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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