Cassazione Penale, Ordinanza n. 05642/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione afferma che la tesi difensiva sulla pendenza dell'appello dei coimputati non incide sull'irrevocabilità della sentenza nei confronti del ricorrente, e che la proposizione tardiva dell'impugnazione non vale a evitare il giudicato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro l'ordinanza del tribunale che ha negato la revoca dell'esecutività della sentenza di condanna già pronunciata nei suoi confronti. Sostiene che la sentenza non avrebbe dovuto diventare irrevocabile perché i coimputati, che si troverebbero nella medesima posizione processuale, hanno proposto appello ancora pendente. La Corte ritiene però manifestamente infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui, nel processo plurisoggettivo, l'impugnazione del coimputato non impedisce che la sentenza diventi irrevocabile nei confronti del soggetto che non ha impugnato; inoltre, l'impugnazione tardiva è equiparata a quella del non impugnante, perché inammissibile sin dall'origine e quindi incapace di impedire il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo penale plurisoggettivo, l'impugnazione proposta dal coimputato non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato che non abbia validamente impugnato.
- L'impugnazione tardiva è equiparabile alla mancata impugnazione, perché è inammissibile e non è idonea a instaurare un valido rapporto processuale tale da sospendere o impedire l'irrevocabilità della decisione.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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