Cassazione Civile, Ordinanza n. 00255/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessore)
La controversia
La controversia trae origine da un ricorso possessoria proposto davanti al Tribunale per ottenere la manutenzione nel possesso di un fabbricato e di alcuni terreni, che il ricorrente assumeva posseduti da tempo per successione di fatto familiare e in forza di una remota scrittura privata di compravendita. Il Comune aveva notificato una diffida/ordine con cui, richiamando risultanze catastali, intimava di rimuovere beni e oggetti dalle particelle interessate entro dieci giorni e preannunciava la rimozione della recinzione e del manufatto. Il ricorrente sosteneva che tale atto integrasse una molestia possessoria priva di base autoritativa e che quindi la tutela dovesse essere azionata davanti al giudice ordinario. Il Tribunale, invece, aveva declinato la giurisdizione ritenendo che l’atto fosse espressione di poteri autoritativi dell’ente e che la controversia spettasse al giudice amministrativo. Con il regolamento di giurisdizione, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune non ha svolto difese in sede di regolamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, quando l’amministrazione comunale agisce in relazione a beni del proprio patrimonio disponibile occupati sine titulo, gli atti di diffida e di intimazione al rilascio hanno natura paritetica e sono posti in essere iure privatorum, non già come esercizio di poteri autoritativi tipici sui beni demaniali o patrimoniali indisponibili. Ne consegue che la tutela possessoria e le controversie relative rientrano nella giurisdizione ordinaria. Le spese sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
richiamato per delimitare l'autotutela pubblicistica sui beni demaniali e, per estensione, sui beni patrimoniali indisponibili; non ritenuto applicabile ai beni del patrimonio disponibile.
richiamato in combinato disposto con l'art. 823 c.c. per l'estensione del potere di autotutela ai beni patrimoniali indisponibili, ma non ai beni del patrimonio disponibile.
Massime di principio
- La giurisdizione sulle controversie relative a ordini di rilascio o di rimozione emessi da un ente locale dipende dalla natura del bene cui l'atto si riferisce, non dalla sola forma provvedimentale dell'atto.
- Se il bene è del patrimonio disponibile e l'ente agisce per la tutela della propria proprietà o del proprio possesso senza esercitare un potere autoritativo tipico, l'atto ha natura paritetica e la controversia appartiene al giudice ordinario.
- L'autotutela amministrativa sui beni pubblici è circoscritta ai beni demaniali e a quelli del patrimonio indisponibile; sui beni del patrimonio disponibile l'amministrazione deve avvalersi delle ordinarie azioni civilistiche.
- In materia possessoria, la presenza di un ordine amministrativo non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, se la condotta dell'ente è riconducibile a un'attività iure privatorum.
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