Cassazione Penale, Sentenza n. 12797/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Padoan impugna la sentenza della Prima Sezione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., proposto contro la pronunzia della Quinta Sezione che a sua volta aveva ritenuto inammissibile il ricorso ordinario avverso la conferma della condanna per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorso straordinario articolava tre motivi: (1) errore di fatto/percezione per mancata pronuncia su una doglianza relativa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ordinario e contrasto tra motivazione di merito e declaratoria di inammissibilità; (2) violazione del diritto di difesa per difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello valutato nella sentenza di merito; (3) errata applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del concorso esterno e alla dichiarata inammissibilità di una consulenza psicologica ritenuta indebitamente investigativa sulla personalità ai fini della prova del difetto del dolo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che l'art. 625-bis c.p.p. non consente di sindacare le formule decisorie con cui la Corte conclude il giudizio di legittimità e che la contestazione attiene a valutazioni di diritto o di merito non sindacabili con il rimedio straordinario. Anche gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: le presunte carenze erano al più errori di diritto o valutativi e non errori percettivi riconducibili al rimedio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato: ammette la revisione solo per specifici errori di fatto/percezione manifesto e non è strumento idoneo a sindacare valutazioni di diritto, formule decisorie o valutazioni di merito sulla ammissibilità di impugnazioni.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è applicabile la sanzione che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ritenuto congruo, del versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Sez. 3, Ordinanza n. 31754 del 16/09/2020 (Ferrari, Rv. 280023)
Ordinanza n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui non si configura un errore percettivo quando la censura riguarda la modalità con cui la Corte conclude il giudizio di legittimità; si tratta piuttosto di valutazioni giuridiche o errori di diritto non sindacabili con il rimedio straordinario ex art. 625-bis.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale: è efficace solo per errori di fatto evidenti e percettibili, non per contestare valutazioni giuridiche o motivazioni di merito o formule decisorie delle corti.
- Se la censura riguarda la correttezza della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso ordinario per ragioni normative o valutative, è probabile che il rimedio straordinario venga dichiarato inammissibile; tali questioni vanno solitamente trattate nei rimedi ordinari o con altro mezzo processuale appropriato.
- Per far valere una presunta violazione del diritto di difesa o disallineamento tra il fatto contestato e quello valutato, il ricorrente deve dimostrare un errore percettivo/fattuale concreto (es. travisamento dei fatti), non limitarsi a divergere sulla valutazione giuridica dei fatti.
- Le consulenze psicologiche o peritali volte a provare l'assenza di dolo devono essere formulate e motivate con attenzione: se appaiono come indagini generalizzate sulla personalità potrebbero essere escluse; vanno invece circoscritte e collegate ai fatti specifici e al nesso causale rilevante.
- La presentazione di un ricorso straordinario infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla cassa delle ammende): valutare attentamente la fondatezza e la natura del motivo (fatto vs diritto) prima di proporre il rimedio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12547/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12549/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12550/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12552/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12553/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12554/2023 del 27/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →