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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28036/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tixon impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la sua opposizione al provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (accogliendo invece la detenzione domiciliare) per l'espiazione di 3 mesi per guida senza patente. Il ricorrente deduceva nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p. per omessa valutazione della documentazione inviata con PEC il 29/08/2023, attestante il regolare svolgimento di un'attività lavorativa, elemento rilevante ai fini della prognosi di reinserimento sociale e della concessione della misura alternativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il Tribunale aveva omesso di considerare documentazione probatoria (la nota dei Carabinieri del 12/05/2023 e la PEC del 29/08/2023) che attestava l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del Tixon. Per tale ragione ha dichiarato la manifestata illogicità e carenza dell'ordinanza impugnata, ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio libero nel merito privo dei vizi riscontrati. (In precedenza il Tribunale aveva anche sospeso l'esecuzione del provvedimento fino alla definizione del ricorso per Cassazione.)

Norme richiamate

  • art. 606, lett. d) cod. proc. pen.

    Ground di ricorso per cassazione per nullità per omessa valutazione di atti o documenti rilevanti; l'omessa considerazione di documentazione probatoria pertinente integra un vizio idoneo a fondare il ricorso.

  • Corte Costituzionale, sent. 5/12/1997 n. 377

    L'affidamento in prova è una misura di esecuzione esterna finalizzata al reinserimento sociale; richiede una prognosi ragionevole di reinserimento basata sull'osservazione della personalità e su elementi di conoscenza.

  • Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (M.)

    Per la concessione dell'affidamento non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato del condannato; è sufficiente che emerga l'avvio di tale processo critico dall'osservazione della personalità.

  • Cass. Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999 (Danieli)

    La natura e la gravità dei reati e i precedenti costituiscono il punto di partenza dell'analisi della personalità, ma non esauriscono la valutazione prognostica che deve considerare anche la condotta successiva.

  • Cass. Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997 (Caputi)

    Precedenti penali, pendenze e informazioni di pubblica sicurezza sono elementi da valutare ma non possono, da soli, precludere la misura alternativa se la condotta attuale mostra segnali di recupero.

  • Cass. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015 (Incarbone)

    La condotta tenuta successivamente e i comportamenti attuali sono essenziali per valutare la sussistenza di un effettivo processo di recupero sociale e il rischio di recidiva.

  • Cass. Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018 (S.)

    Tra gli indicatori utili per un giudizio prognostico favorevole figurano l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti pregresse, l'aderenza a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, l'attaccamento ai legami familiari e la prospettiva di reinserimento (es. lavoro).

  • Cass. Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013 (Naretto)

    Ribadisce che non si può richiedere la prova di una totale revisione del passato: è sufficiente che emerga l'avvio di tale processo critico dalla osservazione della personalità.

Massime di principio

  • La mancata valutazione di documentazione probatoria rilevante (ad es. prova di lavoro stabile) nell'ambito di istanze per misure alternative configura un vizio di motivazione che può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Nel giudizio sulla concessione dell'affidamento in prova l'elemento centrale è la prognosi di reinserimento sociale: gravità del reato e precedenti non sono di per sé decisivi, va valutata soprattutto la condotta attuale e l'esistenza di elementi concreti di reintegrazione (lavoro, legami familiari, assenza di nuove denunce).
  • Documentazione prodotta anche in sede di opposizione deve essere effettivamente esaminata e posta a base della motivazione; atti di polizia giudiziaria già acquisiti agli atti (es. note dei Carabinieri) vanno considerati come elementi probatori.
  • Gli indicatori favorevoli all'affidamento comprendono: occupazione stabile o concrete prospettive di lavoro, partecipazione a percorsi di recupero, assenza di denunce recenti, buon rapporto con il contesto familiare e segnali di adesione a valori sociali.
  • Se il giudice omette di valutare elementi decisivi, il rimedio è l'annullamento con rinvio perché il nuovo giudizio valuti pienamente le prove e la prognosi di reinserimento.

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