Cassazione Penale, Ordinanza n. 38019/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado per un reato tributario, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per omessa traduzione, sin dal primo grado, degli atti processuali in lingua cinese. Ha qualificato la doglianza come violazione dei diritti difensivi dell'imputato alloglotto. La Corte ha però rilevato che il vizio non era stato previamente dedotto nei gradi di merito e che, comunque, il ricorso non specificava un interesse concreto, attuale e verificabile, limitandosi a un pregiudizio astratto o potenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la pretesa violazione dell'obbligo di traduzione non risultava efficacemente prospettata nei precedenti gradi e, in ogni caso, mancava l'allegazione di un concreto e attuale interesse a ricorrere, necessario per dolersi dell'omessa traduzione degli atti da parte dell'imputato alloglotto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983
norma incriminatrice posta a base della condanna nei gradi di merito; il testo non consente di precisare oltre la fattispecie concreta.
disciplina la traduzione degli atti per l'imputato alloglotto; la Corte ne richiama la violazione dedotta, ma afferma che la doglianza è inammissibile perché non dedotta prima e priva di allegazione di un interesse concreto, attuale e verificabile.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. n. 86 del 13 giugno 2000
richiamata per escludere, nel caso concreto, che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Rv. 287282
precedente richiamato per il principio secondo cui l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza deve indicare un interesse concreto, attuale e verificabile, non bastando un pregiudizio astratto o potenziale.
Massime di principio
- L'imputato alloglotto che lamenti l'omessa traduzione degli atti o della sentenza deve allegare e dimostrare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile; non è sufficiente dedurre un pregiudizio meramente ipotetico o astratto.
- La doglianza relativa alla mancata traduzione degli atti non è scrutinabile in cassazione se non risulta previamente dedotta nei gradi di merito, quando ciò sia necessario per consentire il controllo sulla concreta incidenza del vizio sulle prerogative difensive.
- La nullità derivante dall'omessa traduzione, qualificata come nullità a regime intermedio, non può essere fatta valere in assenza di specifica allegazione del pregiudizio difensivo concretamente subito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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