Cassazione Penale, Ordinanza n. 31431/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Il primo motivo deduceva la prescrizione del reato, ma la Corte lo ha ritenuto aspecifico perché non ricostruiva compiutamente la sequenza processuale né dimostrava, con riferimento al titolo di reato, all'epoca dei fatti, al regime applicabile, agli atti interruttivi e ai periodi di sospensione, l'effettiva maturazione del termine prescrizionale prima della decisione impugnata. Il secondo e il terzo motivo denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 648, comma 2, c.p. sotto il profilo dell'elemento materiale e di quello psicologico della ricettazione, ma sono stati ritenuti anch'essi aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione delle sentenze di merito, da leggersi congiuntamente in quanto in presenza di doppia conforme. I giudici di merito avevano fondato la responsabilità su dichiarazioni testimoniali, tabulati telefonici, tracciato GPS del veicolo, vicinanza temporale al furto dell'autovettura e assenza di giustificazioni da parte dell'imputato.
Norme richiamate
La censura su elemento materiale e psicologico della ricettazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza di merito, specie in caso di doppia conforme.
Il riferimento è alla ricettazione quale titolo di reato oggetto di affermazione di responsabilità.
Massime di principio
- La deduzione della prescrizione in cassazione deve essere specifica e autosufficiente: occorre ricostruire la sequenza procedimentale rilevante e indicare gli elementi necessari a verificare il termine prescrizionale, non essendo sufficiente un mero calcolo astratto del tempo trascorso.
- La prescrizione è un evento giuridico complesso e il suo accertamento richiede la considerazione del titolo di reato, dell'epoca del fatto, del regime applicabile, delle circostanze rilevanti, degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione.
- Nel giudizio di legittimità, i motivi che contestano la ricostruzione del fatto o la sussistenza degli elementi costitutivi del reato devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in presenza di doppia conforme, la motivazione delle decisioni di merito va letta congiuntamente.
- Il ricorso che si limita a riproporre censure generiche senza misurarsi con gli argomenti decisivi delle sentenze di merito è inammissibile.
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