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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33845/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto la richiesta di revoca della sentenza n. 790/2022 (irrevocabile dal 17/06/2022) e, in subordine, la restituzione dei termini per proporre appello ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Il ricorrente censura la competenza del Tribunale a decidere sulla domanda ex art. 629‑bis c.p.p., sostenendo la violazione dell'art. 629‑bis e dell'art. 175 c.p.p. e denunciando violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p.; si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo la competenza a decidere sulla revoca del giudicato riservata alla Corte d'Appello, la norma di trasmissione di cui all'art. 568, comma 5 c.p.p. non si applica al rimedio ex art. 629‑bis c.p.p.; pertanto il giudice investito di una domanda di rescissione presentata davanti a giudice incompetente deve dichiararne l'inammissibilità e non trasmettere gli atti. Inoltre la Corte ha richiamato il fatto documentale che la ricorrente aveva nominato un difensore, aveva eletto domicilio presso il suo studio ed era stata presente alle udienze (26/02/2020 e successive), circostanza non contestata, che escludeva i presupposti per la revoca o per la restituzione del termine. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629‑bis cod. proc. pen.

    Disciplina della rescissione del giudicato: la competenza a decidere sulla domanda di revoca della sentenza è riservata alla Corte d'Appello; la norma non comporta l'obbligo di trasmissione degli atti da parte del giudice incompetente ai sensi dell'art. 568, comma 5

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione degli atti al giudice competente per le impugnazioni in senso stretto; tuttavia la Corte ha chiarito che la disposizione è limitata al settore delle impugnazioni e non è applicabile automaticamente alla rescissione del giudicato ex art. 629‑bis

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione nel termine per proporre impugnazione (appello) in presenza di cause legittimanti la riapertura dei termini; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia prospettato fatti idonei a giustificare la restituzione (era presente e assistita dal difensore)

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione deducente violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629‑bis c.p.p. deve essere proposta al giudice competente (di norma la Corte d'Appello): se presentata a un giudice incompetente, quest'ultimo deve dichiararne l'inammissibilità e non ha obbligo di trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 568, comma 5.
  • La norma di trasmissione dell'art. 568, comma 5 c.p.p. si applica alle impugnazioni ordinarie in cui il giudice investito è incompetente e il proponente ha manifestato chiaramente la volontà di impugnare; non è una regola generale applicabile a tutti gli istituti, come la rescissione del giudicato.
  • Per ottenere la restituzione dei termini ex art. 175 c.p.p. è necessario dimostrare circostanze concrete che abbiano impedito la proposizione tempestiva dell'appello (es. impedimento oggettivo o mancata conoscenza del provvedimento per cause non imputabili): la presenza fisica dell'imputato in udienza e la nomina di un difensore domiciliatario indeboliscono fortemente la richiesta.
  • Se il giudice ha motivato la decisione richiamando elementi documentali (es. presenza alle udienze, domiciliazione presso il difensore) non contestati, il ricorso per Cassazione basato esclusivamente sulla competenza procedurale sarà difficilmente accolto per carenza d'interesse o per manifesta infondatezza.
  • Chi propone una domanda di rescissione o di restituzione dei termini deve curare la corretta individuazione del rimedio e del giudice competente; in caso di dubbio, meglio adottare ogni cautela procedurale (es. proporre istanza alla Corte d'Appello) per non incorrere in inammissibilità.
  • La presentazione di un ricorso infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e, in casi previsti, somme a titolo di ammenda; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza e la competenza.

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