Ordinanza n. 428/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Arezzo ha rigettato la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché paiono ricorrere i requisiti per la conversione: il primo rapporto di lavoro della ricorrente, della durata di tre mesi, riguardava infatti un'attività alberghiera qualificabile come stagionale. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nel possibile compromissione della permanenza in Italia e della prosecuzione dell'attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso interinalmente l'efficacia del provvedimento di diniego. La sospensione è stata fondata sia sul fumus boni iuris, ravvisato nella plausibile sussistenza dei requisiti per la conversione del permesso stagionale, sia sul periculum in mora, derivante dal rischio di compromissione della permanenza della ricorrente in Italia e della prosecuzione del lavoro. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La norma è stata applicata per verificare la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare, individuati nel fumus boni iuris e nel pregiudizio grave e irreparabile; il giudice ha conseguentemente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale, sussiste il fumus boni iuris quando il primo rapporto di lavoro dello straniero, protrattosi per il periodo indicato nel provvedimento, riguarda un'attività alberghiera qualificabile come stagionale.
- Il rischio che il diniego della conversione comprometta la permanenza dello straniero in Italia e la prosecuzione dell'attività lavorativa integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
- Quando risultano plausibili sia la sussistenza dei requisiti per la conversione del permesso di soggiorno stagionale sia il rischio di compromissione della permanenza e del lavoro, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente l'efficacia del diniego ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
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